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TRACCIABILITA’ E FATTURA ELETTRONICA, ADDIO ALLA SCHEDA CARBURANTI

Con l’obiettivo di contrastare più efficacemente l’evasione fiscale, la legge di bilancio 2018 introduce alcune misure finalizzate a consentire la tracciabilità e il controllo delle operazioni aventi ad oggetto benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori. Le disposizioni in esame puntano a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi Gli operatori interessati dovranno sin d’ora adoperarsi per farsi trovare pronti quando le nuove regole entreranno in vigore.

 

L’aspetto più rilevante è l’introduzione dell’obbligo a partire dal 1° luglio 2018 di effettuare pagamenti tracciabili ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. Ai fini delle imposte sui redditi viene introdotto il nuovo comma 1-bis introdotto all’art. 164 del TUIR (art. 1, comma 922, L. n. 205/2017) in base al quale l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata da mezzi elettronici di pagamento emessi da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Alla luce del nuovo comma, ferme restando le misure per la deducibilità, viene introdotta la condizione che subordina per cui la deducibilità delle spese per l’acquisto di carburante al pagamento esclusivamente mediante:

  • carte di credito;
  • carte di debito (bancomat);
  • carte prepagate.

Analoga disposizione (art. 1, comma 923, L. n. 205/2017) è prevista anche ai fini dell’Iva dove all’art. 19 bis1 del Dpr 633/72 si prevede che l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Le nuove disposizioni obbligheranno gli operatori economici che vorranno detrarre l’IVA o dedurre il costo del carburante a utilizzare mezzi di pagamenti elettronici. Il pagamento con mezzi diversi, per esempio il denaro contante, sarà ovviamente possibile ma non consentirà riflessi fiscali ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo.

 

Dal 1° luglio cambieranno anche le regole relative alla documentazione della spesa con le seguenti importanti novità:

  • la scheda carburanti di cui al DPR 444/97 recante l’attuale regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura) viene abrogata (art. 1, comma 926 n. 205/2017);
  • la fattura elettronica sarà l’unica modalità consentita per documentare gli acquisti di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.

 

La nuova normativa rende obbligatoria quanto finora previsto in via del tutto facoltativa per effetto dal decreto legge 70/2011 che consente ai soggetti passivi Iva che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili la possibilità di avvalersi dell’esonero della tenuta della scheda carburante.

 

Ci saranno sei mesi di tempo per adeguare le procedure amministrative di imprese e professionisti alle novità della legge di bilancio. Gli operatori economici (compagnie petrolifere, esercenti attività di rifornimento, imprese e professionisti) saranno chiamati a un cambio rapido di gestione di comportamenti fiscali che fino a oggi erano improntati nella stragrande maggioranza dei casi all’utilizzo della scheda carburante e al sostenimento della spesa per mezzo dei contanti.

DOCUMENTAZIONE: per quanto tempo conservarla

Ad inizio anno si è soliti sistemare le nostre scartoffie, liberare i nostri scaffali della documentazione divenuta inutile, o caduta in prescrizione, ossia non più accertabile dalla pubblica amministrazione.

Infatti, ogni tipo di credito o debito ha la sua scadenza per essere preteso o pagato.

In questi giorni stanno, per esempio, giungendo gli avvisi di accertamento della tassa rifiuti relativi all’anno 2012, che devono essere stati notificati entro il 31/12/21017 o al più tardi entro il 2/1/2018, cadendo il 31 di giorno festivo, di domenica.

Ricordiamo che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla consegna dell’atto all’agente notificatore (Cort.Costituz. 23.1.2004 n. 28); è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine.

Quindi, l’avviso di accertamento s’intende validamente notificato se il Comune lo ha consegnato alle Poste prima del termine suddetto (Cassaz. 26.3.2012 n. 4883 e 10.1.2014 n. 351), come si può rilevare dal timbro postale sulla busta, anche se poi è consegnato dalle Poste al contribuente nei primi giorni dell’anno 2018.

Riproponiamo, allora, una sintetica schematizzazione dei termini di conservazione di documenti.

Via libera al REI, reddito di inclusione

Il 1° gennaio ha debuttato il reddito di inclusione (REI) quale nuova misura di contrasto alla povertà. Chiariamo in cosa consiste il beneficio economico, come viene erogato, chi sono i beneficiari, qual è il periodo massimo in cui viene concesso e quali sono le sanzioni che si traducono nella decadenza dal beneficio.
Si tratta di una misura concessa ai nuclei familiari in condizioni economiche fortemente disagiate ed è composta da un beneficio economico e da una componente di servizi alla persona.
La parte relativa ai servizi alla persona consiste nel cosiddetto “progetto personalizzato” che viene realizzato a seguito di una valutazione del bisogno del nucleo familiare e definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare nella fase di monitoraggio e valutazione del progetto stesso. Il progetto personalizzato prevede l’individuazione, in ragione della natura del disagio, di una figura di riferimento con il compito di curare la realizzazione del progetto stesso.
Il beneficio economico, invece, verrà erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica denominata “Carta REI” al termine della fase istruttoria che prevede i seguenti passaggi:
presentazione presso i Comuni o altri punti di accesso di apposito modello di domanda predisposto dall’INPS corredato dalla dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno;
i Comuni comunicheranno all’INPS, entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta del REI, le informazioni contenute nel modulo di domanda;
l’INPS, a sua volta, verificherà il possesso dei requisiti per l’accesso al REI, tenendo conto delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate;
l’esito positivo delle verifiche da parte dei Comuni e dell’INPS sancirà il riconoscimento del beneficio condizionandolo alla sottoscrizione del progetto personalizzato.
È stato chiarito che i beneficiari del REI:
accedono all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina;
godono delle tariffe agevolate per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica già riconosciute per i beneficiari della carta acquisti;
non dovranno dichiarare il reddito di inclusione trattandosi di un beneficio economico con carattere assistenziale, quindi esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il sostegno del REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione. In altri termini, lo svolgimento dell’attività lavorativa non deve comportare il supermento dei limiti indicati per il riconoscimento del REI. I componenti del nucleo percettore del REI, in caso di variazione della situazione lavorativa, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività.
Spetterà al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il compito di verificare l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione della misura in discussione.
L’INPS ha avuto occasione di precisare che il REI è concesso per un periodo massimo di 18 mesi. Al termine del periodo è possibile presentare nuovamente la domanda per una durata di 12 mesi solo se sono trascorsi 6 mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione. È possibile, tuttavia, in ragione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con le sospensioni definite dal Piano medesimo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha invece precisato che dalla durata massima del REI devono essere sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare, anche laddove la domanda di REI intervenga dopo il termine di erogazione del SIA non essendo previsto un intervallo di tempo massimo per tale sottrazione.
Sono previste sanzioni che si tradurranno nella decadenza dal beneficio, sospensione o in una riduzione in caso di:
violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l’impiego;
mancato rispetto del progetto personalizzato;
dichiarazioni mendaci in sede di DSU.
Il D.Lgs. 147/2017 ha riordinato le altre prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà (SIA, ASDI e CARTA ACQUISTI). Lo stesso decreto prevede che il REI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Tale requisito sarà verificato prendendo in considerazione gli ammortizzatori sociali erogati in presenza di situazioni di disoccupazione involontaria, riscontrando l’effettiva fruizione degli stessi sulla piattaforma fiscale. Sarà utilizzato il criterio di cassa, valutando il momento della effettiva percezione della prestazione di disoccupazione.

 

RESTO AL SUD – Incentivo a fare impresa nel Mezzogiorno

Il decreto attuativo (D.M. 9/11/20217 n. 174) di regolamentazione della nuova misura incentivante, è arrivato.
E’ operativo il nuovo sostegno finanziario ai giovani under 36 anni che intendono avviare nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.
Le domande, veri e propri progetti di fattibilità, possono essere elaborate esclusivamente on-line, attraverso la piattaforma web dell’ente gestore Invitalia.
La trasmissione delle stesse potrà avvenire a far data dal 15/01/2018, senza scadenza. E’ un incentivo si dice “a sportello”, fino ad esaurimento fondi.
Esclusi solo i professionisti e i commercianti.
Possibile costituirsi in ditta o società, per un finanziamento fino ad € 50mila a soggetto, con max € 200mila per società.
Il contributo è del 35% a fondo perduto e il resto a finanziamento a tasso zero.
Di seguito si ripropone un estratto della brochure informativa.
L’occasione è gradita per porgerVi, a nome di tutto lo Studio, soci e collaboratori, cordiali
Auguri per le Festività natalizie.