OBBLIGO DELL’ORGANO COLLEGIALE PER TUTTE LE COOP
Nella legge di bilancio per il 2018 (Art. 1, comma 936 della L. n. 205/2017) sono state inserite alcune norme che vanno a modificare profondamente l’amministrazione delle società cooperative con notevoli ripercussioni rispetto all’’organizzazione interna. L’intervento normativo dispone che “Al fine di contrastare l’evasione fiscale e agevolare l’accertamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza …” sono stati inseriti 3 punti che modificano:
- la legge in materia di vigilanza (L. n. 220 del 02/08/2002),
- l’articolo 2542 del codice civile in materia di organo amministrativo,
- l’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile in materia di gestione commissariale.
Nel presente articolo trattiamo la modifica dell’articolo 2542 (Consiglio di Amministrazione) che fa parte della sezione IV (Organi sociali) del titolo V del codice civile, dove viene inserito un nuovo comma dopo il primo che prevede: “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti”.
L’integrazione dell’art. 2542 del Codice civile comporta che, a prescindere dal sistema di governance adottato dall’ente cooperativo (consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale), l’amministrazione della cooperativa deve essere in ogni caso affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, scelti in maggioranza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2542, tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. E’ una norma che troverà applicazione anche per quelle cooperative di minori dimensioni che adottano lo schema della SRL di cui al secondo comma dell’articolo 2519 del Codice civile (cooperative aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro).
Altro aspetto di notevole importanza in materia di governance è l’estensione anche alle cooperative che adottano lo schema della SRL della regola, già in vigore per le cooperative in forma di SPA, secondo la quale gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica (art. 2383, secondo comma del C.C.).
In buona sostanza, le cooperative con un amministratore unico a tempo indeterminato sono finite nel mirino del Legislatore che le ha collocate fuori gioco. L’inasprimento è legato al contrasto alle false cooperative e punta a rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali, al fine di evitare che l’affidamento della gestione ad un solo amministratore per una durata indeterminata favorisca comportamenti illegittimi o non autentici sotto il profilo mutualistico. Anche le statistiche a disposizione depongono in tal senso, posto che la figura dell’amministratore unico è spesso associata a cooperative irregolari destinatarie di provvedimenti di revoca dell’amministrazione e conseguentemente commissariate.
Le nuove regole in materia di amministrazione delle cooperative sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 e, in assenza di una norma transitoria, determinano le seguenti situazioni:
- le cooperative che si costituiscono a partire dal 1° gennaio devono prevedere quale sistema di amministrazione la forma collegiale (per esempio, il consiglio di amministrazione);
- le cooperative che hanno previsto nel proprio statuto esclusivamente la figura dell’amministratore unico dovranno procedere a modificare in sede di assemblea straordinaria il sistema di amministrazione nominando il consiglio di amministrazione formato da almeno tre componenti;
- le cooperative che hanno previsto nel proprio statuto l’amministratore unico o un’altra forma di natura collegiale non dovranno procedere alla variazione dello statuto ma nel caso siano governate da un organo monocratico dovranno procedere alla convocazione di un’assemblea ordinaria che dovrà nominare il consiglio di amministrazione con almeno tre componenti.