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SUPER E IPER AMMORTAMENTO, LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO

La legge di Bilancio per il 2018 dispone la proroga con un ridimensionamento per il super e un ampliamento dei beni agevolabili per l’iper ammortamento che evidenziamo in dettaglio nel presente articolo.

 

In materia di super ammortamento per gli investimenti effettuati da imprese e professionisti, l’art. 1, comma 29, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone la proroga a tutto il 2018 con una coda fino al primo semestre del 2019, purché entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine ed effettuato il pagamento di un acconto non inferiore al 20%.

La legge di bilancio ridimensiona la portata agevolativa in relazione ai seguenti aspetti:

  • la maggiorazione del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili si riduce passando dal 40% al 30%;
  • sono esclusi dalla proroga, oltre a fabbricati e costruzioni e beni con coefficiente inferiore al 6,5%, anche i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, lett. b) e b)-bis del Tuir (autoveicoli aziendali, per i professionisti, per agenti e rappresentanti e per uso promiscuo ai dipendenti).

 

La proroga e il ridimensionamento dei beni agevolabili comporteranno uno sdoppiamento a seconda del momento in cui viene effettuato l’investimento sovrapponendo le due agevolazioni:

  • se l’acquisto è stato contrattualizzato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto non inferiore al 20%, si applicheranno le regole che prevedono la maggiorazione del costo pari al 40% e l’applicazione dell’agevolazione alle autovetture e ai veicoli dell’articolo 164, lettera a) del Tuir (auto delle imprese di noleggio, autoscuole, e veicoli adibiti ad uso pubblico);
  • se l’acquisto viene effettuato a partire dal 1° gennaio 2018 si entrerà nella nuova e più penalizzante disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2018, vale a dire 30% di maggiorazione con esclusione dei veicoli, tranne quelli pesanti come autocarri e simili.

 

Per gli investimenti in beni ammortizzabili con una maggiorazione nel calcolo degli ammortamenti del 150% la legge di bilancio per il 2018, all’art. 1, comma 30, stabilisce le seguenti novità:

  • un allungamento dei termini fino al 31 dicembre 2018 con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati entro il 31 dicembre del prossimo anno.
  • un ampliamento dei beni immateriali agevolabili (comma 32) di cui all’allegato B della legge 232/2016, che ricomprende i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field.

 

I software rientrano tra gli investimenti agevolabili anche qualora vengano acquisiti in licenza d’uso, a condizione che siano iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali secondo quanto stabilito dall’Oic 24 del 2016. I software in questione sono agevolati con quote di ammortamento super quando operano “stand alone”, cioè quando non sono necessari al funzionamento del bene materiale. In presenza, invece, di un software integrato (“embedded”) acquistato unitamente ad un bene “iper”, l’intero costo del cespite (comprensivo di quello del software) sfrutterà l’incentivo del 150 per cento

La legge di bilancio conferma le esclusioni relative all’iper ammortamento già previste dal comma 93 della legge 208/2015. Non possono dunque usufruire degli incentivi i fabbricati e le costruzioni, come pure i beni con coefficiente inferiore al 6,5 per cento. Per le opere murarie ed edili necessarie all’installazione dei macchinari 4.0, la risoluzione 152/E/2017 ha chiarito che, per entrare nel 150%, esse devono essere tali da non presentare una “consistenza volumetrica apprezzabile” e quindi non assumere la natura di costruzioni ai sensi della disciplina catastale (circolare 2/E/16).

 

Al fine di tener conto della rapida evoluzione tecnologica, l’altra novità di assoluto rilievo è la possibilità della portabilità del bonus limitatamente ai beni iper ammortizzabili. Al comma 35 della legge di bilancio 2018 viene previsto che, qualora il bene 4.0 venga venduto prima della ultimazione dell’ammortamento, la maggior deduzione del 150% potrà proseguire se viene acquistato un bene con caratteristiche tecniche non inferiori. La norma non riguarda i beni super ammortizzabili per i quali la dismissione comporta la perdita delle deduzioni non ancora stanziate.

La portabilità del bonus in caso di sostituzione di un bene iper agevolabile con un altro aventi caratteristiche analoghe o superiori comporterà le seguenti situazioni:

  • Qualora il bene “iper” venga ceduto prima del termine della integrale fruizione del bonus, la deduzione non viene meno;
  • Qualora il costo del nuovo bene sia inferiore a quello del bene ceduto, le deduzioni proseguiranno, ma saranno limitate al minore importo pagato. Si consideri, per esempio, un bene che è stato acquistato al costo di 100 e maggiorato per effetto dell’iper-ammortamento a 250. Nel caso tale bene venga sostituito con un bene dal costo inferiore di 50, maggiorato a 125, sembra possibile poter proseguire nella fruizione dell’iper-ammortamento soltanto fino a 125.

 

TRACCIABILITA’ E FATTURA ELETTRONICA, ADDIO ALLA SCHEDA CARBURANTI

Con l’obiettivo di contrastare più efficacemente l’evasione fiscale, la legge di bilancio 2018 introduce alcune misure finalizzate a consentire la tracciabilità e il controllo delle operazioni aventi ad oggetto benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori. Le disposizioni in esame puntano a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi Gli operatori interessati dovranno sin d’ora adoperarsi per farsi trovare pronti quando le nuove regole entreranno in vigore.

 

L’aspetto più rilevante è l’introduzione dell’obbligo a partire dal 1° luglio 2018 di effettuare pagamenti tracciabili ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. Ai fini delle imposte sui redditi viene introdotto il nuovo comma 1-bis introdotto all’art. 164 del TUIR (art. 1, comma 922, L. n. 205/2017) in base al quale l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata da mezzi elettronici di pagamento emessi da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Alla luce del nuovo comma, ferme restando le misure per la deducibilità, viene introdotta la condizione che subordina per cui la deducibilità delle spese per l’acquisto di carburante al pagamento esclusivamente mediante:

  • carte di credito;
  • carte di debito (bancomat);
  • carte prepagate.

Analoga disposizione (art. 1, comma 923, L. n. 205/2017) è prevista anche ai fini dell’Iva dove all’art. 19 bis1 del Dpr 633/72 si prevede che l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Le nuove disposizioni obbligheranno gli operatori economici che vorranno detrarre l’IVA o dedurre il costo del carburante a utilizzare mezzi di pagamenti elettronici. Il pagamento con mezzi diversi, per esempio il denaro contante, sarà ovviamente possibile ma non consentirà riflessi fiscali ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo.

 

Dal 1° luglio cambieranno anche le regole relative alla documentazione della spesa con le seguenti importanti novità:

  • la scheda carburanti di cui al DPR 444/97 recante l’attuale regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura) viene abrogata (art. 1, comma 926 n. 205/2017);
  • la fattura elettronica sarà l’unica modalità consentita per documentare gli acquisti di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.

 

La nuova normativa rende obbligatoria quanto finora previsto in via del tutto facoltativa per effetto dal decreto legge 70/2011 che consente ai soggetti passivi Iva che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili la possibilità di avvalersi dell’esonero della tenuta della scheda carburante.

 

Ci saranno sei mesi di tempo per adeguare le procedure amministrative di imprese e professionisti alle novità della legge di bilancio. Gli operatori economici (compagnie petrolifere, esercenti attività di rifornimento, imprese e professionisti) saranno chiamati a un cambio rapido di gestione di comportamenti fiscali che fino a oggi erano improntati nella stragrande maggioranza dei casi all’utilizzo della scheda carburante e al sostenimento della spesa per mezzo dei contanti.

DOCUMENTAZIONE: per quanto tempo conservarla

Ad inizio anno si è soliti sistemare le nostre scartoffie, liberare i nostri scaffali della documentazione divenuta inutile, o caduta in prescrizione, ossia non più accertabile dalla pubblica amministrazione.

Infatti, ogni tipo di credito o debito ha la sua scadenza per essere preteso o pagato.

In questi giorni stanno, per esempio, giungendo gli avvisi di accertamento della tassa rifiuti relativi all’anno 2012, che devono essere stati notificati entro il 31/12/21017 o al più tardi entro il 2/1/2018, cadendo il 31 di giorno festivo, di domenica.

Ricordiamo che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla consegna dell’atto all’agente notificatore (Cort.Costituz. 23.1.2004 n. 28); è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine.

Quindi, l’avviso di accertamento s’intende validamente notificato se il Comune lo ha consegnato alle Poste prima del termine suddetto (Cassaz. 26.3.2012 n. 4883 e 10.1.2014 n. 351), come si può rilevare dal timbro postale sulla busta, anche se poi è consegnato dalle Poste al contribuente nei primi giorni dell’anno 2018.

Riproponiamo, allora, una sintetica schematizzazione dei termini di conservazione di documenti.