LE SCADENZE di fine anno
Saldo IMU, saldo TASI e acconto IVA
Tra gli adempimenti fiscali di fine anno per i contribuenti, che siano privati, imprese o professionisti, sono confermate le scadenze del mese di dicembre per il saldo IMU e TASI e l’acconto IVA.
FATTURA ELETTRONICA salvo proroghe e ulteriori ritocchi
La Legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205 art. 1, commi 909 e 915-917) ha disposto dal 01/01/2019 l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica, salvo proroghe, ulteriori aggiornamenti e criticità del Garante della Privacy.
Attualmente l’obbligo è previsto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa e al mondo ad aver introdotto tale obbligo, per combattere l’evasione fiscale e per ottimizzare i processi aziendali, riducendosi i costi di stampa, spedizione e conservazione.
Ambito applicativo
Si Italia
L’obbligo della fatturazione elettronica riguarda sia la cessione di bene o la prestazione di servizio effettuata tra due operatori iva, Business to Business (B2B), sia la cessione o prestazione effettuata da un operatore iva verso un consumatore finale, Business to Consumer (B2C).
No Estero
Le operazioni con l’estero, con soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini iva in Italia, restano escluse dall’obbligo, per cui potranno continuare ad essere documentate, mediante fattura cartacea.
Esonero Minimi, Forfetari, Agricoltori speciali, Condomini ed Enti non commerciali
Tali soggetti iva agevolati e i soggetti non iva, sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Le fatture elettroniche dei fornitori, le riceveranno nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre una copia in formato informatico o analogico, sarà loro spedita dal fornitore.
Questi operatori non sono tenuti alla conservazione elettronica delle fatture, ma se dovessero comunicare ai propri fornitori un indirizzo telematico (pec o codice destinatario) le fatture elettroniche ricevute andrebbero conservate telematicamente (l’Agenzia è stata contraddittoria e si attendono conferme).
Secondo la bozza della Legge di Bilancio 2019, si preannuncia che dal 01/01/2019 il nuovo regime forfettario riguarderà tanti altri contribuenti, essendo stato elevato a € 65mila, ed uguale per tutte le categorie, il fatturato riferito all’anno precedente entro cui potervi accedere.
Esonero Operatori sanitari
Sarebbero estromessi dall’obbligo di fatturazione elettronica gli operatori sanitari, tra cui i medici, limitatamente ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (emendamenti in sede di conversione del DL119/2019).
Come funziona
La “fattura elettronica” è un documento informatico emesso in formato XML (eXtensible Markup Language), trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI) e recapitato dal SdI al soggetto ricevente cliente.
A differenza della fattura cartacea, viene redatta utilizzando un pc, tablet o smartphone ed è trasmessa elettronicamente al cliente tramite il SdI, che diventa un sorta di “grande fratello” che controlla se la fattura riporta tutti i dati fiscali obbligatori e l’indirizzo telematico cui spedirla.
Superati i controlli, il SdI consegna la fattura al cliente destinatario comunicando la “ricevuta di recapito” al fornitore che ha trasmesso la fattura.
Imposta di bollo
Il bollo di € 2,00 sulle fatture di importo superiore a € 77,47 senza applicazione dell’iva, per le operazioni esenti, non imponibili ed escluse, dovrà essere versata esclusivamente tramite il mod.F24, con il codice tributo 2501, in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale.
Occorre indicare la specifica annotazione nel campo “numero bollo” presente nella sezione “dati generali” della fattura elettronica, con la stringa “DM-17-GIU-2014”.
Elaborazione
La fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ossia dalla consegna dei beni o dal pagamento del servizio, (non più entro le ore 24:00 del giorno stesso di effettuazione), mentre in caso di ddt può essere emessa una sola fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
A decorrere dal 01/07/2019 i corrispettivi giornalieri saranno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente se soggetti iva con volume d’affari superiore a € 400mila. Dal 01/01/2020 saranno obbligati tutti i soggetti iva che vendono con corrispettivi.
Per la predisposizione del file fattura in formato xml, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione alcuni servizi gratuiti:
- procedura web tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”
- applicazione App per tablet e smartphone, denominata “Fatturae”
- software da installare su pc, utilizzabile anche senza connessione di rete
Sono strumenti semplici ma inefficaci per i soggetti iva più strutturati. Naturalmente è possibile utilizzare:
- software gestionale privato, che prevediamo sarà quello maggiormente utilizzato, soprattutto se integrato col software utilizzato per la contabilità, così da organizzare in automatico la elaborazione, trasmissione, contabilizzazione e archiviazione della fattura.
In merito, Ti segnaliamo l’opportunità offerta dai servizi del ns. studio, come meglio chiarito appresso.
Trasmissione
La fattura elettronica deve essere trasmessa e ricevuta mediante il SdI.
È trasmessa al SdI dal soggetto obbligato a emetterla o da un intermediario delegato.
La trasmissione può essere fatta sia di fatture singole, sia di un lotto di più fatture, utilizzando una delle diverse modalità:
- portale “Fatture e Corrispettivi”
- App “Fatturae”
- posta elettronica certificata (pec) inviando il file xml della fattura come allegato del messaggio di pec all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it
- canale telematico (FTP o Web Service) con suo codice destinatario (sette caratteri alfanumerici)
Ricevuta di consegna o di mancato recapito
Se i controlli hanno esito positivo, viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta di consegna, contenente anche la data di ricezione da parte del destinatario o l’eventuale attestazione di l’impossibilità del recapito, se per cause tecniche, la fattura non è recapitata all’indirizzo telematico indicato sul documento. Anche in questo caso la fattura si intende emessa ed è resa disponibile al cessionario o committente.
Ricevuta di scarto
Se i controlli hanno esito negativo viene inviata, entro 5 giorni dalla trasmissione, una ricevuta di scarto. In tal caso, la fattura si considera non emessa.
Tuttavia, il soggetto ha 5 giorni di tempo per inviare al SdI la fattura elettronica corretta, senza incorrere in violazione, posto che la data di trasmissione è nota al SdI.
Fatture verso Soggetti iva in regime agevolato
Se la fattura viene emessa nei confronti di soggetti passivi iva che si avvalgono di regimi agevolati:
- regime dei minimi
- regime forfetario
- regime speciale degli agricoltori
il campo “CodiceDestinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale “0000000”.
Fattura verso Privati consumatori, Condomini ed Enti non commerciali
Anche in questo caso, il campo “CodiceDestinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale di sette zeri “0000000” e fra i dati del cliente, cessionario o committente, non è riportato un numero di partita iva, ma esclusivamente il codice fiscale.
In entrambi i casi, il fornitore, cedente o prestatore, è tenuto a comunicare al cliente, cessionario o committente, che l’originale della fattura elettronica è disponibile nell’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, e gli consegna una copia informatica o analogica della fattura.
Recapito
La fattura elettronica trasmessa dal fornitore al SdI viene successivamente recapitata dal sistema medesimo al cliente destinatario indicato sul documento.
Sparisce la protocollazione delle fatture di acquisto.
Modalità di recapito
Il cliente destinatario della fattura può ricevere la fattura alternativamente mediante:
- pec (sconsigliabile per i soggetti iva)
- codice destinatario di specifici canali accreditati
La comunicazione ai fornitori del proprio indirizzo telematico (pec o codice destinatario), potrebbe risultare superflua se iI soggetto iva lo registra preventivamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Con la registrazione dell’indirizzo telematico il recapito è automatico.
È come attivare il servizio “seguimi” di Poste Italiane: tutta la posta, ossia tutte le fatture elettroniche, saranno recapitate dal “postino” SdI a tale indirizzo, a prescindere dall’indirizzo indicato in fattura dal fornitore.
In tal caso, le fatture saranno sempre recapitate all’indirizzo pre-registrato, indipendentemente dal valore indicato dal fornitore nel campo “CodiceDestinatario” o “PECDestinatario” della fattura.
Infatti, se il cliente comunica l’indirizzo pec al fornitore, questi indica nel campo “CodiceDestinatario” della fattura il codice convenzionale “0000000” (sette zeri) e nel campo “PECDestinatario” l’indirizzo pec.
Se invece il cliente comunica il codice di sette caratteri alfanumerici al fornitore, questi inserisce tale codice nel campo “CodiceDestinatario” della fattura senza compilare il campo “PECDestinatario”.
Se il cliente non comunica alcuna pec o codice destinatario al fornitore, questi riporta nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000”.
Per i soggetti iva, che sono più strutturati, sconsigliamo l’uso della pec, in quanto rischiosa (se piena, scaduta, con spam, etc.), dispendiosa (per scaricare e conservare manualmente le fatture) e causa di errori (dovendo operare senza automatismi).
Inoltre, i soggetti iva che abbiano pre-registrato il loro indirizzo al SdI, possono generare e portare con sé su carta o sullo smartphone sotto forma di immagine, un codice bidimensionale QRCode che contiene il numero di partita iva, i dati anagrafici e l’indirizzo telematico.
Sarebbe un “biglietto da visita” che mostrato al fornitore, abilitato a leggere il QRCode, consente a questi di acquisire automaticamente e senza errore i dati in esso contenuti e precompilarli in fattura.
Fatture di fine anno
Le fatture cartacee emesse in questo mese di dicembre 2018, anche quelle differite per i ddt emessi nello stesso mese, vanno spedite o consegnate entro il 31/12/1/2018, altrimenti dovranno essere rielaborate in fatture elettroniche nel nuovo anno 2019.
Conservazione
Il sistema di fatturazione elettronica prescelto, dovrà garantire la conservazione di 10 anni delle fatture e note di variazione, emesse e ricevute attraverso il SdI.
Sanzioni
Nel primo semestre 2019 (e fino al 30/09/2018 per i soggetti in liquidazione iva mensile) non si applicherà alcuna sanzione per l’emissione tardiva della fattura elettronica (oltre i 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione), purché venga emessa entro il termine di liquidazione iva periodica, mensile o trimestrale. La sanzione è ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione iva del periodo successivo (modifica in sede di conversione del DL119/2019).
Servizi del ns. studio
Ti consigliamo il gestionale Fatturazione CGN, integrato col software del ns. studio, davvero valido e facile da usare, per poterTi meglio seguire.
Il software è tutto on-line, puoi usarlo in mobilità da dove vuoi e Ti permette di gestire tutti i documenti della fattura emessa (dal preventivo alla fattura) e della fattura acquisto.
Potrai avere una visione costante sull’andamento del tuo fatturato e l’accesso all’Assistente CGN: una banca dati di approfondimento, video tutorial, FAQ e altre informazioni utili a rispondere a qualsiasi dubbio, come elaborare, trasmettere e conservare la fattura elettronica, e controllare la ricevuta che lo SdI Ti invierà, di consegna, scarto o mancato recapito.
Potrai procedere con la visualizzazione, il salvataggio o la stampa della fattura, se vorrai. L’archiviazione sarà garantita per 10 anni. Per una panoramica sul software, Ti suggeriamo di consultare questi brevi video tutorial: https://www.cgn.it/videoguida-fatturazione
In caso di adesione, Ti verranno rilasciate le credenziali di accesso, mentre l’indirizzo telematico che potremo pre-registrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate o potrai comunicare ai Tuoi fornitori, non è la pec, ma il seguente codice destinatario SU9YNJA.
Se invece la Tua azienda è già provvista di gestionale, che partendo dal magazzino Ti produce la fattura in file xml, questo potrai comunque trasmetterlo con il sotware CGN.
E potrai ricevere le fatture d’acquisto, senza dover scaricare manualmente gli allegati xml dalla pec.
Riepilogando, operando in un unico ambiente, sia per le fatture emesse che per le fatture ricevute, il software Fatturazione CGN offre:
- multi anagrafica e multi operatore
- archivio clienti e prodotti
- gestione listini
- gestione del ciclo attivo (preventivo, ordine, ddt, fattura ed eventuale nota di credito)
- generazione massiva dei documenti (più documenti insieme)
- nessuna sottoscrizione elettronica delle fatture, firma per te CGN
- notifica sulla Tua mail: la ricezione fattura acquisti o l’esito trasmissione fattura emessa
- importazione dei file xml generati da altri gestionali e trasmissione allo SdI
- interfaccia col software di studio per la lavorazione e contabilizzazione delle fatture
- assistente guidato per ogni sezione
- conservazione sostitutiva delle fatture emesse e ricevute, nei termini di legge
- utili reportistiche riepilogative per avere tutto sotto controllo
Il costo del gestionale Fatturazione CGN integrato col ns. studio (per 1.000 fatture emesse e 1.000 fatture ricevute) è pari a € 30,00 + iva annuali.
È un software semplice, efficiente e intuitivo per facilitarTi la vita lavorativa e renderTi autonomo nella gestione di fatturazione della Tua azienda, ma se riterrai, valuteremo insieme i costi per gli eventuali servizi aggiuntivi richiesti allo studio (elaborazione fattura, trasmissione, etc.).
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.
Dott. Pietro Lusito
ALLEGATI:
- Tabella di riepilogo del sistema di fatturazione elettronica
- Richiesta a CLIENTI indirizzo telematico (Pec o CodiceDestinatario)
- Comunicazione a FORNITORI indirizzo telematico (CodiceDestinatario)
TABELLA DI RIEPILOGO del sistema di FATTURAZIONE ELETTRONICA
Cliente destinatario (cessionario/committente) | Indirizzo telematico | Ricezione | Fornitore emittente (cedente/prestatore) |
Soggetto passivo iva comunica indirizzo pec |
CodiceDestinatario convenzionale “0000000” e indicazione PECDestinatario |
Casella pec | – |
Soggetto passivo iva comunica codice destinatario |
CodiceDestinatario relativo a sistema di colloquio con SdI |
Canale di ricezione prescelto
(web service/FTP) |
– |
Soggetto passivo iva utilizza servizio di pre-registrazione indirizzo telematico |
Irrilevanza compilazione campi indirizzamento fattura |
Casella pec o altro canale di ricezione pre-registrato |
– |
Soggetto passivo iva non comunica alcun indirizzo telematico
e non utilizza servizio di pre-registrazione |
CodiceDestinatario convenzionale “0000000” |
Area riservata sito Agenzia delle Entrate |
Comunica al cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata |
Soggetto passivo iva in regime agevolato (minimi, forfetario, agricoltore speciale) |
CodiceDestinatario convenzionale “0000000” |
Area riservata sito Agenzia delle Entrate |
Comunica al cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata + Consegna al cliente la copia informatica o analogica della fattura (il cliente può rinunciare alla copia) |
Privato consumatore Condominio Ente non commerciale |
CodiceDestinatario convenzionale “0000000” Fra i dati anagrafici destinatario è indicato codice fiscale |
(Carta intestata)
A tutti i CLIENTI
OGGETTO: Richiesta indirizzo telematico per obbligo di fattura elettronica dal 01/01/2019.
Gentili Signori,
Con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017 n. 205),
Vi ricordiamo che si può registrare preventivamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico (pec o codice destinatario), cosicché il recapito delle fatture sarà automatico.
Sarebbe come attivare il servizio “seguimi” di Poste Italiane: tutta la posta, ossia tutte le fatture elettroniche, saranno recapitate dal “postino” SdI (Sistema di Interscambio) a tale indirizzo, a prescindere dall’indirizzo riportato in fattura dal fornitore.
In ogni caso, per ragioni organizzative, Vi preghiamo di
- confermarci i Vs. dati aziendali (magari con timbro):
Ragione sociale | |
P.Iva |
- comunicarci il Vs. indirizzo telematico:
Codice destinatario | |
Pec |
Grazie per la collaborazione.
Si coglie l’occasione per formularVi gli Auguri per le Festività.
(Data) (Firma)
(Carta intestata)
A tutti i FORNITORI
OGGETTO: Comunicazione indirizzo telematico per obbligo di fattura elettronica dal 01/01/2019.
Gentili Signori,
Con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017 n. 205),
Vi comunichiamo che abbiamo registrato preventivamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate il ns. indirizzo telematico (codice destinatario), cosicché il recapito delle fatture sarà automatico.
Come per il servizio “seguimi” di Poste Italiane, tutta la posta, ossia tutte le fatture elettroniche, saranno recapitate dal “postino” SdI (Sistema di Interscambio) a tale indirizzo, a prescindere dall’indirizzo riportato in fattura da Voi fornitore.
In ogni caso, per ragioni organizzative, Vi preghiamo di prendere nota di
- dati aziendali:
Ragione sociale |
|
P.Iva |
|
- indirizzo telematico:
Codice destinatario |
|
Grazie per la collaborazione.
Si coglie l’occasione per formularVi gli Auguri per le Festività.
(Data) (Firma)
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OBBLIGO DELL’ORGANO COLLEGIALE PER TUTTE LE COOP
Nella legge di bilancio per il 2018 (Art. 1, comma 936 della L. n. 205/2017) sono state inserite alcune norme che vanno a modificare profondamente l’amministrazione delle società cooperative con notevoli ripercussioni rispetto all’’organizzazione interna. L’intervento normativo dispone che “Al fine di contrastare l’evasione fiscale e agevolare l’accertamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza …” sono stati inseriti 3 punti che modificano:
- la legge in materia di vigilanza (L. n. 220 del 02/08/2002),
- l’articolo 2542 del codice civile in materia di organo amministrativo,
- l’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile in materia di gestione commissariale.
Nel presente articolo trattiamo la modifica dell’articolo 2542 (Consiglio di Amministrazione) che fa parte della sezione IV (Organi sociali) del titolo V del codice civile, dove viene inserito un nuovo comma dopo il primo che prevede: “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti”.
L’integrazione dell’art. 2542 del Codice civile comporta che, a prescindere dal sistema di governance adottato dall’ente cooperativo (consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale), l’amministrazione della cooperativa deve essere in ogni caso affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, scelti in maggioranza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2542, tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. E’ una norma che troverà applicazione anche per quelle cooperative di minori dimensioni che adottano lo schema della SRL di cui al secondo comma dell’articolo 2519 del Codice civile (cooperative aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro).
Altro aspetto di notevole importanza in materia di governance è l’estensione anche alle cooperative che adottano lo schema della SRL della regola, già in vigore per le cooperative in forma di SPA, secondo la quale gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica (art. 2383, secondo comma del C.C.).
In buona sostanza, le cooperative con un amministratore unico a tempo indeterminato sono finite nel mirino del Legislatore che le ha collocate fuori gioco. L’inasprimento è legato al contrasto alle false cooperative e punta a rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali, al fine di evitare che l’affidamento della gestione ad un solo amministratore per una durata indeterminata favorisca comportamenti illegittimi o non autentici sotto il profilo mutualistico. Anche le statistiche a disposizione depongono in tal senso, posto che la figura dell’amministratore unico è spesso associata a cooperative irregolari destinatarie di provvedimenti di revoca dell’amministrazione e conseguentemente commissariate.
Le nuove regole in materia di amministrazione delle cooperative sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 e, in assenza di una norma transitoria, determinano le seguenti situazioni:
- le cooperative che si costituiscono a partire dal 1° gennaio devono prevedere quale sistema di amministrazione la forma collegiale (per esempio, il consiglio di amministrazione);
- le cooperative che hanno previsto nel proprio statuto esclusivamente la figura dell’amministratore unico dovranno procedere a modificare in sede di assemblea straordinaria il sistema di amministrazione nominando il consiglio di amministrazione formato da almeno tre componenti;
- le cooperative che hanno previsto nel proprio statuto l’amministratore unico o un’altra forma di natura collegiale non dovranno procedere alla variazione dello statuto ma nel caso siano governate da un organo monocratico dovranno procedere alla convocazione di un’assemblea ordinaria che dovrà nominare il consiglio di amministrazione con almeno tre componenti.
SUPER E IPER AMMORTAMENTO, LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO
La legge di Bilancio per il 2018 dispone la proroga con un ridimensionamento per il super e un ampliamento dei beni agevolabili per l’iper ammortamento che evidenziamo in dettaglio nel presente articolo.
In materia di super ammortamento per gli investimenti effettuati da imprese e professionisti, l’art. 1, comma 29, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone la proroga a tutto il 2018 con una coda fino al primo semestre del 2019, purché entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine ed effettuato il pagamento di un acconto non inferiore al 20%.
La legge di bilancio ridimensiona la portata agevolativa in relazione ai seguenti aspetti:
- la maggiorazione del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili si riduce passando dal 40% al 30%;
- sono esclusi dalla proroga, oltre a fabbricati e costruzioni e beni con coefficiente inferiore al 6,5%, anche i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, lett. b) e b)-bis del Tuir (autoveicoli aziendali, per i professionisti, per agenti e rappresentanti e per uso promiscuo ai dipendenti).
La proroga e il ridimensionamento dei beni agevolabili comporteranno uno sdoppiamento a seconda del momento in cui viene effettuato l’investimento sovrapponendo le due agevolazioni:
- se l’acquisto è stato contrattualizzato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto non inferiore al 20%, si applicheranno le regole che prevedono la maggiorazione del costo pari al 40% e l’applicazione dell’agevolazione alle autovetture e ai veicoli dell’articolo 164, lettera a) del Tuir (auto delle imprese di noleggio, autoscuole, e veicoli adibiti ad uso pubblico);
- se l’acquisto viene effettuato a partire dal 1° gennaio 2018 si entrerà nella nuova e più penalizzante disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2018, vale a dire 30% di maggiorazione con esclusione dei veicoli, tranne quelli pesanti come autocarri e simili.
Per gli investimenti in beni ammortizzabili con una maggiorazione nel calcolo degli ammortamenti del 150% la legge di bilancio per il 2018, all’art. 1, comma 30, stabilisce le seguenti novità:
- un allungamento dei termini fino al 31 dicembre 2018 con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati entro il 31 dicembre del prossimo anno.
- un ampliamento dei beni immateriali agevolabili (comma 32) di cui all’allegato B della legge 232/2016, che ricomprende i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field.
I software rientrano tra gli investimenti agevolabili anche qualora vengano acquisiti in licenza d’uso, a condizione che siano iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali secondo quanto stabilito dall’Oic 24 del 2016. I software in questione sono agevolati con quote di ammortamento super quando operano “stand alone”, cioè quando non sono necessari al funzionamento del bene materiale. In presenza, invece, di un software integrato (“embedded”) acquistato unitamente ad un bene “iper”, l’intero costo del cespite (comprensivo di quello del software) sfrutterà l’incentivo del 150 per cento
La legge di bilancio conferma le esclusioni relative all’iper ammortamento già previste dal comma 93 della legge 208/2015. Non possono dunque usufruire degli incentivi i fabbricati e le costruzioni, come pure i beni con coefficiente inferiore al 6,5 per cento. Per le opere murarie ed edili necessarie all’installazione dei macchinari 4.0, la risoluzione 152/E/2017 ha chiarito che, per entrare nel 150%, esse devono essere tali da non presentare una “consistenza volumetrica apprezzabile” e quindi non assumere la natura di costruzioni ai sensi della disciplina catastale (circolare 2/E/16).
Al fine di tener conto della rapida evoluzione tecnologica, l’altra novità di assoluto rilievo è la possibilità della portabilità del bonus limitatamente ai beni iper ammortizzabili. Al comma 35 della legge di bilancio 2018 viene previsto che, qualora il bene 4.0 venga venduto prima della ultimazione dell’ammortamento, la maggior deduzione del 150% potrà proseguire se viene acquistato un bene con caratteristiche tecniche non inferiori. La norma non riguarda i beni super ammortizzabili per i quali la dismissione comporta la perdita delle deduzioni non ancora stanziate.
La portabilità del bonus in caso di sostituzione di un bene iper agevolabile con un altro aventi caratteristiche analoghe o superiori comporterà le seguenti situazioni:
- Qualora il bene “iper” venga ceduto prima del termine della integrale fruizione del bonus, la deduzione non viene meno;
- Qualora il costo del nuovo bene sia inferiore a quello del bene ceduto, le deduzioni proseguiranno, ma saranno limitate al minore importo pagato. Si consideri, per esempio, un bene che è stato acquistato al costo di 100 e maggiorato per effetto dell’iper-ammortamento a 250. Nel caso tale bene venga sostituito con un bene dal costo inferiore di 50, maggiorato a 125, sembra possibile poter proseguire nella fruizione dell’iper-ammortamento soltanto fino a 125.
TRACCIABILITA’ E FATTURA ELETTRONICA, ADDIO ALLA SCHEDA CARBURANTI
Con l’obiettivo di contrastare più efficacemente l’evasione fiscale, la legge di bilancio 2018 introduce alcune misure finalizzate a consentire la tracciabilità e il controllo delle operazioni aventi ad oggetto benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori. Le disposizioni in esame puntano a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi Gli operatori interessati dovranno sin d’ora adoperarsi per farsi trovare pronti quando le nuove regole entreranno in vigore.
L’aspetto più rilevante è l’introduzione dell’obbligo a partire dal 1° luglio 2018 di effettuare pagamenti tracciabili ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. Ai fini delle imposte sui redditi viene introdotto il nuovo comma 1-bis introdotto all’art. 164 del TUIR (art. 1, comma 922, L. n. 205/2017) in base al quale l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata da mezzi elettronici di pagamento emessi da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Alla luce del nuovo comma, ferme restando le misure per la deducibilità, viene introdotta la condizione che subordina per cui la deducibilità delle spese per l’acquisto di carburante al pagamento esclusivamente mediante:
- carte di credito;
- carte di debito (bancomat);
- carte prepagate.
Analoga disposizione (art. 1, comma 923, L. n. 205/2017) è prevista anche ai fini dell’Iva dove all’art. 19 bis1 del Dpr 633/72 si prevede che l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le nuove disposizioni obbligheranno gli operatori economici che vorranno detrarre l’IVA o dedurre il costo del carburante a utilizzare mezzi di pagamenti elettronici. Il pagamento con mezzi diversi, per esempio il denaro contante, sarà ovviamente possibile ma non consentirà riflessi fiscali ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo.
Dal 1° luglio cambieranno anche le regole relative alla documentazione della spesa con le seguenti importanti novità:
- la scheda carburanti di cui al DPR 444/97 recante l’attuale regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura) viene abrogata (art. 1, comma 926 n. 205/2017);
- la fattura elettronica sarà l’unica modalità consentita per documentare gli acquisti di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.
La nuova normativa rende obbligatoria quanto finora previsto in via del tutto facoltativa per effetto dal decreto legge 70/2011 che consente ai soggetti passivi Iva che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili la possibilità di avvalersi dell’esonero della tenuta della scheda carburante.
Ci saranno sei mesi di tempo per adeguare le procedure amministrative di imprese e professionisti alle novità della legge di bilancio. Gli operatori economici (compagnie petrolifere, esercenti attività di rifornimento, imprese e professionisti) saranno chiamati a un cambio rapido di gestione di comportamenti fiscali che fino a oggi erano improntati nella stragrande maggioranza dei casi all’utilizzo della scheda carburante e al sostenimento della spesa per mezzo dei contanti.