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RESTO AL SUD – Incentivo a fare impresa nel Mezzogiorno

Il decreto attuativo (D.M. 9/11/20217 n. 174) di regolamentazione della nuova misura incentivante, è arrivato.
E’ operativo il nuovo sostegno finanziario ai giovani under 36 anni che intendono avviare nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.
Le domande, veri e propri progetti di fattibilità, possono essere elaborate esclusivamente on-line, attraverso la piattaforma web dell’ente gestore Invitalia.
La trasmissione delle stesse potrà avvenire a far data dal 15/01/2018, senza scadenza. E’ un incentivo si dice “a sportello”, fino ad esaurimento fondi.
Esclusi solo i professionisti e i commercianti.
Possibile costituirsi in ditta o società, per un finanziamento fino ad € 50mila a soggetto, con max € 200mila per società.
Il contributo è del 35% a fondo perduto e il resto a finanziamento a tasso zero.
Di seguito si ripropone un estratto della brochure informativa.
L’occasione è gradita per porgerVi, a nome di tutto lo Studio, soci e collaboratori, cordiali
Auguri per le Festività natalizie.

ANTIRICICLAGGIO: LA LISTA DEI DOCUMENTI DA CONSERVARE

Tra i presidi antiriciclaggio spicca l’obbligo per i professionisti destinatari della normativa di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente (art. 31 co. 1 del DLgs. 231/2007). In questo articolo ripercorriamo gli aspetti essenziali da osservare in materia di conservazione dei documenti che formano il fascicolo del cliente.

Il complesso dei documenti da conservare deve rendere possibile la ricostruzione univoca dei seguenti elementi:
– la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico;
– i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore;
– informazioni sullo scopo, sulla natura del rapporto della prestazione;
– data importo e causale dell’operazione;
– mezzi di pagamento utilizzati.

Circa le modalità di conservazione l’art. 32 co. 1 del DLgs. 231/2007 dispone che: “I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali (DLgs. 196/2003) nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità del decreto”.
In maniera specifica le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell’operatività o attività del cliente nonché l’indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.
Le modalità di conservazione devono garantire:
– l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all’art. 21 co. 4 lett. a);
– la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
– l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
– la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi (art. 32 co. 2 del DLgs. 231/2007).

L’assolvimento degli obblighi di conservazione può essere attuato:
– con sistemi di natura elettronica che garantiscono l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione. Tali sistemi guidano l’operatore nell’inserimento dei dati e delle informazioni utili dando la possibilità di storicizzare automaticamente ogni variazione intervenuta e avvisando periodicamente il professionista circa i documenti in scadenza che richiedono interventi di aggiornamento;
– con modalità cartacea che viene ritenuta ammissibile anche con la nuova disciplina posto che la Relazione illustrativa al DLgs. 90/2017 evidenzia l’eliminazione dalla fonte di rango primario di tutti i riferimenti agli obblighi di registrazione con specifiche modalità tecniche “a vantaggio di norme più snelle …”.

In attesa delle regole tecniche che dovranno essere predisposte da parte degli Organismi di autoregolamentazione (ex art. 11 co. 2 del DLgs. 231/2007) e che conterranno le indicazioni operative sulle regole da applicare in materia di documenti, si ritiene utile istruire il fascicolo della clientela con i seguenti documenti come già segnalato nel documento del CNDCEC “Antiriciclaggio (Dlgs. 231/2007): manuale delle procedure per gli studi professionali” del 17.12.2015:
Copia del documento di riconoscimento

Fotocopia codice fiscale

Fotocopia partita IVA

Visura camerale

Verbale Cda di nomina

Scheda di valutazione del rischio

Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per l’individuazione del titolare effettivo

Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica della clientela

Eventuale attestazione per l’esecuzione dell’obbligo di adeguata verifica da parte di terzi

Copia del mandato professionale

Dichiarazione da parte del cliente:
– sul titolare effettivo dell’operazione;
– sullo scopo e sulla natura dell’attività o dell’operazione per la quale è richiesta la prestazione professionale;
– sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o instaurare l’attività.

Scheda per l’adeguata verifica della clientela

Valutazione del rischio

Scheda per il controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all’utilizzo del denaro contante

Documenti delle prestazioni professionali svolte

Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione

Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti devono essere conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale.

ANTIRICICLAGGIO: ECCO LE FAQ DEL MINISTERO

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato (http://www.dt.mef.gov.it)) le risposte alle richieste di chiarimento pervenute dopo le recenti modifiche alla disciplina antiriciclaggio in vigore dal 4 luglio 2017 a seguito del D.lgs. 90/2017. I limiti all’uso del denaro contante, la figura del titolare effettivo e le procedure da attivare per ottenere i chiarimenti in materia rappresentano gli aspetti più significativi che affrontiamo nel merito nel presente articolo.

Rispetto alla procedura da attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa antiriciclaggio l’ente competente è la Direzione V del Dipartimento del Tesoro che fornisce, in via istituzionale, interpretazioni della normativa vigente, attraverso atti ufficiali, (circolari interpretative o faq pubblicate nella sezione del sito internet istituzionale). Tale Direzione, anche al fine di fornire un supporto ai destinatari della normativa, potrà fornire risposte a quesiti inoltrati per il tramite di associazioni, ordini, collegi o altri enti esponenziali. I quesiti aventi ad oggetto richieste di consulenza su questioni strettamente operative o attinenti alla liceità e correttezza di attività o relazioni tra privati verranno inoltrati alle autorità di vigilanza di settore per le eventuali valutazioni di competenza. Nei termini di cui sopra, le richieste di chiarimenti possono essere trasmesse esclusivamente utilizzando la casella di posta elettronica dt.antiriciclaggio@dt.tesoro.it.

Per quanto attiene all’adeguata verifica semplificata, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e per il controllo costante sul rapporto continuativo o sulla prestazione professionale erogata al cliente. Il MEF non fornisce specifiche indicazioni operative al riguardo, precisando come le misure semplificate non siano predeterminabili a priori e che, tenendo presente il principio di approccio basato sul rischio, spetta ai soggetti obbligati sia la valutazione del rischio che la conseguente “modulazione dell’estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell’attività”.

La figura del titolare effettivo riguarda l’identificazione di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. E’ una questione che non si pone evidentemente per le società di persone laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante. Per le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente.

Per quanto concerne il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, sono stati forniti i seguenti chiarimenti:
1. Per “soggetti diversi” rispetto ai quali è vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore il riferimento è a entità giuridiche distinte (per es. trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi).
2. Non si configura un trasferimento tra soggetti diversi nel caso di prelievo e versamento in banca di denaro contante. Si tratta di operazioni possibili anche per importi pari o superiori alla soglia.
3. E’ sempre possibile il pagamento di una somma superiore ai limiti di legge purché la parte in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
4. Nel più ampio contesto dello svolgimento di attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri), si può verificare la situazione di pagamenti immediati, in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili, cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 2.999,99 euro rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore. Tale comportamento è sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante rileva il valore complessivo dell’operazione e ogni fattura rappresenta un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.
5. A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno per un onorario di euro 3.600,00 è possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d’altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 300,00 regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione. Anche se gli importi afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge il superamento del divieto è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).

Per quanto concerne i contratti di locazione, il valore dell’operazione da prendere in considerazione come riferimento a partire dalla quale scattano gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio per valutare il superamento o meno della soglia dei 15.000,00 euro è quello relativo al canone complessivo contrattualmente stabilito, anche tenuto conto della durata del contratto medesimo, a prescindere dalle modalità di pagamento del canone di locazione.