Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato (http://www.dt.mef.gov.it)) le risposte alle richieste di chiarimento pervenute dopo le recenti modifiche alla disciplina antiriciclaggio in vigore dal 4 luglio 2017 a seguito del D.lgs. 90/2017. I limiti all’uso del denaro contante, la figura del titolare effettivo e le procedure da attivare per ottenere i chiarimenti in materia rappresentano gli aspetti più significativi che affrontiamo nel merito nel presente articolo.
Rispetto alla procedura da attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa antiriciclaggio l’ente competente è la Direzione V del Dipartimento del Tesoro che fornisce, in via istituzionale, interpretazioni della normativa vigente, attraverso atti ufficiali, (circolari interpretative o faq pubblicate nella sezione del sito internet istituzionale). Tale Direzione, anche al fine di fornire un supporto ai destinatari della normativa, potrà fornire risposte a quesiti inoltrati per il tramite di associazioni, ordini, collegi o altri enti esponenziali. I quesiti aventi ad oggetto richieste di consulenza su questioni strettamente operative o attinenti alla liceità e correttezza di attività o relazioni tra privati verranno inoltrati alle autorità di vigilanza di settore per le eventuali valutazioni di competenza. Nei termini di cui sopra, le richieste di chiarimenti possono essere trasmesse esclusivamente utilizzando la casella di posta elettronica dt.antiriciclaggio@dt.tesoro.it.
Per quanto attiene all’adeguata verifica semplificata, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e per il controllo costante sul rapporto continuativo o sulla prestazione professionale erogata al cliente. Il MEF non fornisce specifiche indicazioni operative al riguardo, precisando come le misure semplificate non siano predeterminabili a priori e che, tenendo presente il principio di approccio basato sul rischio, spetta ai soggetti obbligati sia la valutazione del rischio che la conseguente “modulazione dell’estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell’attività”.
La figura del titolare effettivo riguarda l’identificazione di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. E’ una questione che non si pone evidentemente per le società di persone laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante. Per le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente.
Per quanto concerne il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, sono stati forniti i seguenti chiarimenti:
1. Per “soggetti diversi” rispetto ai quali è vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore il riferimento è a entità giuridiche distinte (per es. trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi).
2. Non si configura un trasferimento tra soggetti diversi nel caso di prelievo e versamento in banca di denaro contante. Si tratta di operazioni possibili anche per importi pari o superiori alla soglia.
3. E’ sempre possibile il pagamento di una somma superiore ai limiti di legge purché la parte in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
4. Nel più ampio contesto dello svolgimento di attività commerciale e di transazioni frequenti (si pensi ad es. alla vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri), si può verificare la situazione di pagamenti immediati, in contante, fino al limite di legge ed il residuo con mezzi tracciabili, cui segue fattura differita mensile, determinando una situazione nella quale il trasferimento di denaro contante sarà nei limiti di 2.999,99 euro rispetto al singolo pagamento avvenuto alla consegna della merce mentre in riferimento alla fattura differita riepilogativa del mese risulterà superiore. Tale comportamento è sanzionabile, perché il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ai fini del rispetto della normativa sulla limitazione del contante rileva il valore complessivo dell’operazione e ogni fattura rappresenta un’autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante. Frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria non vale ad escludere l’illecito sanzionato, trattandosi di una condotta elusiva del divieto di legge.
5. A fronte di una prestazione professionale (ad es. trattamento ortodontico) della durata di un anno per un onorario di euro 3.600,00 è possibile, per il cliente da un lato e per il professionista d’altro, versare/ricevere in contanti singoli acconti mensili di euro 300,00 regolarmente fatturati, senza incorrere in violazione. Anche se gli importi afferiscono alla medesima prestazione ed il denaro contante complessivamente trasferito supera la soglia di legge il superamento del divieto è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).
Per quanto concerne i contratti di locazione, il valore dell’operazione da prendere in considerazione come riferimento a partire dalla quale scattano gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio per valutare il superamento o meno della soglia dei 15.000,00 euro è quello relativo al canone complessivo contrattualmente stabilito, anche tenuto conto della durata del contratto medesimo, a prescindere dalle modalità di pagamento del canone di locazione.