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SUPER E IPER AMMORTAMENTO, LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO

La legge di Bilancio per il 2018 dispone la proroga con un ridimensionamento per il super e un ampliamento dei beni agevolabili per l’iper ammortamento che evidenziamo in dettaglio nel presente articolo.

 

In materia di super ammortamento per gli investimenti effettuati da imprese e professionisti, l’art. 1, comma 29, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone la proroga a tutto il 2018 con una coda fino al primo semestre del 2019, purché entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine ed effettuato il pagamento di un acconto non inferiore al 20%.

La legge di bilancio ridimensiona la portata agevolativa in relazione ai seguenti aspetti:

  • la maggiorazione del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili si riduce passando dal 40% al 30%;
  • sono esclusi dalla proroga, oltre a fabbricati e costruzioni e beni con coefficiente inferiore al 6,5%, anche i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, lett. b) e b)-bis del Tuir (autoveicoli aziendali, per i professionisti, per agenti e rappresentanti e per uso promiscuo ai dipendenti).

 

La proroga e il ridimensionamento dei beni agevolabili comporteranno uno sdoppiamento a seconda del momento in cui viene effettuato l’investimento sovrapponendo le due agevolazioni:

  • se l’acquisto è stato contrattualizzato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto non inferiore al 20%, si applicheranno le regole che prevedono la maggiorazione del costo pari al 40% e l’applicazione dell’agevolazione alle autovetture e ai veicoli dell’articolo 164, lettera a) del Tuir (auto delle imprese di noleggio, autoscuole, e veicoli adibiti ad uso pubblico);
  • se l’acquisto viene effettuato a partire dal 1° gennaio 2018 si entrerà nella nuova e più penalizzante disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2018, vale a dire 30% di maggiorazione con esclusione dei veicoli, tranne quelli pesanti come autocarri e simili.

 

Per gli investimenti in beni ammortizzabili con una maggiorazione nel calcolo degli ammortamenti del 150% la legge di bilancio per il 2018, all’art. 1, comma 30, stabilisce le seguenti novità:

  • un allungamento dei termini fino al 31 dicembre 2018 con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati entro il 31 dicembre del prossimo anno.
  • un ampliamento dei beni immateriali agevolabili (comma 32) di cui all’allegato B della legge 232/2016, che ricomprende i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field.

 

I software rientrano tra gli investimenti agevolabili anche qualora vengano acquisiti in licenza d’uso, a condizione che siano iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali secondo quanto stabilito dall’Oic 24 del 2016. I software in questione sono agevolati con quote di ammortamento super quando operano “stand alone”, cioè quando non sono necessari al funzionamento del bene materiale. In presenza, invece, di un software integrato (“embedded”) acquistato unitamente ad un bene “iper”, l’intero costo del cespite (comprensivo di quello del software) sfrutterà l’incentivo del 150 per cento

La legge di bilancio conferma le esclusioni relative all’iper ammortamento già previste dal comma 93 della legge 208/2015. Non possono dunque usufruire degli incentivi i fabbricati e le costruzioni, come pure i beni con coefficiente inferiore al 6,5 per cento. Per le opere murarie ed edili necessarie all’installazione dei macchinari 4.0, la risoluzione 152/E/2017 ha chiarito che, per entrare nel 150%, esse devono essere tali da non presentare una “consistenza volumetrica apprezzabile” e quindi non assumere la natura di costruzioni ai sensi della disciplina catastale (circolare 2/E/16).

 

Al fine di tener conto della rapida evoluzione tecnologica, l’altra novità di assoluto rilievo è la possibilità della portabilità del bonus limitatamente ai beni iper ammortizzabili. Al comma 35 della legge di bilancio 2018 viene previsto che, qualora il bene 4.0 venga venduto prima della ultimazione dell’ammortamento, la maggior deduzione del 150% potrà proseguire se viene acquistato un bene con caratteristiche tecniche non inferiori. La norma non riguarda i beni super ammortizzabili per i quali la dismissione comporta la perdita delle deduzioni non ancora stanziate.

La portabilità del bonus in caso di sostituzione di un bene iper agevolabile con un altro aventi caratteristiche analoghe o superiori comporterà le seguenti situazioni:

  • Qualora il bene “iper” venga ceduto prima del termine della integrale fruizione del bonus, la deduzione non viene meno;
  • Qualora il costo del nuovo bene sia inferiore a quello del bene ceduto, le deduzioni proseguiranno, ma saranno limitate al minore importo pagato. Si consideri, per esempio, un bene che è stato acquistato al costo di 100 e maggiorato per effetto dell’iper-ammortamento a 250. Nel caso tale bene venga sostituito con un bene dal costo inferiore di 50, maggiorato a 125, sembra possibile poter proseguire nella fruizione dell’iper-ammortamento soltanto fino a 125.

 

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