Via libera al REI, reddito di inclusione
Il 1° gennaio ha debuttato il reddito di inclusione (REI) quale nuova misura di contrasto alla povertà. Chiariamo in cosa consiste il beneficio economico, come viene erogato, chi sono i beneficiari, qual è il periodo massimo in cui viene concesso e quali sono le sanzioni che si traducono nella decadenza dal beneficio.
Si tratta di una misura concessa ai nuclei familiari in condizioni economiche fortemente disagiate ed è composta da un beneficio economico e da una componente di servizi alla persona.
La parte relativa ai servizi alla persona consiste nel cosiddetto “progetto personalizzato” che viene realizzato a seguito di una valutazione del bisogno del nucleo familiare e definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare nella fase di monitoraggio e valutazione del progetto stesso. Il progetto personalizzato prevede l’individuazione, in ragione della natura del disagio, di una figura di riferimento con il compito di curare la realizzazione del progetto stesso.
Il beneficio economico, invece, verrà erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica denominata “Carta REI” al termine della fase istruttoria che prevede i seguenti passaggi:
presentazione presso i Comuni o altri punti di accesso di apposito modello di domanda predisposto dall’INPS corredato dalla dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno;
i Comuni comunicheranno all’INPS, entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta del REI, le informazioni contenute nel modulo di domanda;
l’INPS, a sua volta, verificherà il possesso dei requisiti per l’accesso al REI, tenendo conto delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate;
l’esito positivo delle verifiche da parte dei Comuni e dell’INPS sancirà il riconoscimento del beneficio condizionandolo alla sottoscrizione del progetto personalizzato.
È stato chiarito che i beneficiari del REI:
accedono all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina;
godono delle tariffe agevolate per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica già riconosciute per i beneficiari della carta acquisti;
non dovranno dichiarare il reddito di inclusione trattandosi di un beneficio economico con carattere assistenziale, quindi esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il sostegno del REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione. In altri termini, lo svolgimento dell’attività lavorativa non deve comportare il supermento dei limiti indicati per il riconoscimento del REI. I componenti del nucleo percettore del REI, in caso di variazione della situazione lavorativa, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività.
Spetterà al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il compito di verificare l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione della misura in discussione.
L’INPS ha avuto occasione di precisare che il REI è concesso per un periodo massimo di 18 mesi. Al termine del periodo è possibile presentare nuovamente la domanda per una durata di 12 mesi solo se sono trascorsi 6 mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione. È possibile, tuttavia, in ragione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con le sospensioni definite dal Piano medesimo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha invece precisato che dalla durata massima del REI devono essere sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare, anche laddove la domanda di REI intervenga dopo il termine di erogazione del SIA non essendo previsto un intervallo di tempo massimo per tale sottrazione.
Sono previste sanzioni che si tradurranno nella decadenza dal beneficio, sospensione o in una riduzione in caso di:
violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l’impiego;
mancato rispetto del progetto personalizzato;
dichiarazioni mendaci in sede di DSU.
Il D.Lgs. 147/2017 ha riordinato le altre prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà (SIA, ASDI e CARTA ACQUISTI). Lo stesso decreto prevede che il REI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Tale requisito sarà verificato prendendo in considerazione gli ammortizzatori sociali erogati in presenza di situazioni di disoccupazione involontaria, riscontrando l’effettiva fruizione degli stessi sulla piattaforma fiscale. Sarà utilizzato il criterio di cassa, valutando il momento della effettiva percezione della prestazione di disoccupazione.