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VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE 2018

Cos’è

Contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili fino a un massimo 10.000 euro per acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico.

Chi finanzia

Le piccole e medie imprese (PMI), escluse le imprese operanti nel settore pesca e acquacoltura, produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Come funziona

Le domande si presentano in modalità informatica dalle ore 10:00 del 30/01/2018 alle ore 17:00 del 09/02/2018.

È richiesto il possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, il Ministero dello Sviluppo Economico adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, con l’indicazione delle imprese e dell’agevolazione prenotata.

Tutte le imprese concorrono al riparto in base alle risorse disponibili (100 milioni di euro), senza alcuna priorità di presentazione della domanda.

L’impresa deve poi presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre con la procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l’altro, i titoli di spesa.

Dopo le verifiche istruttorie, il Ministero emette provvedimento del Voucher da erogare.

OBBLIGO DELL’ORGANO COLLEGIALE PER TUTTE LE COOP

Nella legge di bilancio per il 2018 (Art. 1, comma 936 della L. n. 205/2017) sono state inserite alcune norme che vanno a modificare profondamente l’amministrazione delle società cooperative con notevoli ripercussioni rispetto all’’organizzazione interna. L’intervento normativo dispone che “Al fine di contrastare l’evasione fiscale e agevolare l’accertamento e la riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza …”  sono stati inseriti 3 punti che modificano:

  • la legge in materia di vigilanza (L. n. 220 del 02/08/2002),
  • l’articolo 2542 del codice civile in materia di organo amministrativo,
  • l’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile in materia di gestione commissariale.

 

Nel presente articolo trattiamo la modifica dell’articolo 2542 (Consiglio di Amministrazione) che fa parte della sezione IV (Organi sociali) del titolo V del codice civile, dove viene inserito un nuovo comma dopo il primo che prevede: “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti”.

L’integrazione dell’art. 2542 del Codice civile comporta che, a prescindere dal sistema di governance adottato dall’ente cooperativo (consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale), l’amministrazione della cooperativa deve essere in ogni caso affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, scelti in maggioranza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 2542, tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. E’ una norma che troverà applicazione anche per quelle cooperative di minori dimensioni che adottano lo schema della SRL di cui al secondo comma dell’articolo 2519 del Codice civile (cooperative aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro).

 

Altro aspetto di notevole importanza in materia di governance è l’estensione anche alle cooperative che adottano lo schema della SRL della regola, già in vigore per le cooperative in forma di SPA, secondo la quale gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi  e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica (art. 2383, secondo comma del C.C.).

 

In buona sostanza, le cooperative con un amministratore unico a tempo indeterminato sono finite nel mirino del Legislatore che le ha collocate fuori gioco. L’inasprimento è legato al contrasto alle false cooperative e punta a rafforzare la partecipazione dei soci ai processi decisionali, al fine di evitare che l’affidamento della gestione ad un solo amministratore per una durata indeterminata favorisca comportamenti illegittimi o non autentici sotto il profilo mutualistico. Anche le statistiche a disposizione depongono in tal senso, posto che la figura dell’amministratore unico è spesso associata a cooperative irregolari destinatarie di provvedimenti di revoca dell’amministrazione e conseguentemente commissariate.

 

Le nuove regole in materia di amministrazione delle cooperative sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 e, in assenza di una norma transitoria, determinano le seguenti situazioni:

  • le cooperative che si costituiscono a partire dal 1° gennaio devono prevedere quale sistema di amministrazione la forma collegiale (per esempio, il consiglio di amministrazione);
  • le cooperative che hanno previsto nel proprio statuto esclusivamente la figura dell’amministratore unico dovranno procedere a modificare in sede di assemblea straordinaria il sistema di amministrazione nominando il consiglio di amministrazione formato da almeno tre componenti;
  • le cooperative che hanno previsto nel proprio statuto l’amministratore unico o un’altra forma di natura collegiale non dovranno procedere alla variazione dello statuto ma nel caso siano governate da un organo monocratico dovranno procedere alla convocazione di un’assemblea ordinaria che dovrà nominare il consiglio di amministrazione con almeno tre componenti.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO, LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO

La legge di Bilancio per il 2018 dispone la proroga con un ridimensionamento per il super e un ampliamento dei beni agevolabili per l’iper ammortamento che evidenziamo in dettaglio nel presente articolo.

 

In materia di super ammortamento per gli investimenti effettuati da imprese e professionisti, l’art. 1, comma 29, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone la proroga a tutto il 2018 con una coda fino al primo semestre del 2019, purché entro il 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine ed effettuato il pagamento di un acconto non inferiore al 20%.

La legge di bilancio ridimensiona la portata agevolativa in relazione ai seguenti aspetti:

  • la maggiorazione del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili si riduce passando dal 40% al 30%;
  • sono esclusi dalla proroga, oltre a fabbricati e costruzioni e beni con coefficiente inferiore al 6,5%, anche i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, lett. b) e b)-bis del Tuir (autoveicoli aziendali, per i professionisti, per agenti e rappresentanti e per uso promiscuo ai dipendenti).

 

La proroga e il ridimensionamento dei beni agevolabili comporteranno uno sdoppiamento a seconda del momento in cui viene effettuato l’investimento sovrapponendo le due agevolazioni:

  • se l’acquisto è stato contrattualizzato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto non inferiore al 20%, si applicheranno le regole che prevedono la maggiorazione del costo pari al 40% e l’applicazione dell’agevolazione alle autovetture e ai veicoli dell’articolo 164, lettera a) del Tuir (auto delle imprese di noleggio, autoscuole, e veicoli adibiti ad uso pubblico);
  • se l’acquisto viene effettuato a partire dal 1° gennaio 2018 si entrerà nella nuova e più penalizzante disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2018, vale a dire 30% di maggiorazione con esclusione dei veicoli, tranne quelli pesanti come autocarri e simili.

 

Per gli investimenti in beni ammortizzabili con una maggiorazione nel calcolo degli ammortamenti del 150% la legge di bilancio per il 2018, all’art. 1, comma 30, stabilisce le seguenti novità:

  • un allungamento dei termini fino al 31 dicembre 2018 con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati entro il 31 dicembre del prossimo anno.
  • un ampliamento dei beni immateriali agevolabili (comma 32) di cui all’allegato B della legge 232/2016, che ricomprende i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field.

 

I software rientrano tra gli investimenti agevolabili anche qualora vengano acquisiti in licenza d’uso, a condizione che siano iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali secondo quanto stabilito dall’Oic 24 del 2016. I software in questione sono agevolati con quote di ammortamento super quando operano “stand alone”, cioè quando non sono necessari al funzionamento del bene materiale. In presenza, invece, di un software integrato (“embedded”) acquistato unitamente ad un bene “iper”, l’intero costo del cespite (comprensivo di quello del software) sfrutterà l’incentivo del 150 per cento

La legge di bilancio conferma le esclusioni relative all’iper ammortamento già previste dal comma 93 della legge 208/2015. Non possono dunque usufruire degli incentivi i fabbricati e le costruzioni, come pure i beni con coefficiente inferiore al 6,5 per cento. Per le opere murarie ed edili necessarie all’installazione dei macchinari 4.0, la risoluzione 152/E/2017 ha chiarito che, per entrare nel 150%, esse devono essere tali da non presentare una “consistenza volumetrica apprezzabile” e quindi non assumere la natura di costruzioni ai sensi della disciplina catastale (circolare 2/E/16).

 

Al fine di tener conto della rapida evoluzione tecnologica, l’altra novità di assoluto rilievo è la possibilità della portabilità del bonus limitatamente ai beni iper ammortizzabili. Al comma 35 della legge di bilancio 2018 viene previsto che, qualora il bene 4.0 venga venduto prima della ultimazione dell’ammortamento, la maggior deduzione del 150% potrà proseguire se viene acquistato un bene con caratteristiche tecniche non inferiori. La norma non riguarda i beni super ammortizzabili per i quali la dismissione comporta la perdita delle deduzioni non ancora stanziate.

La portabilità del bonus in caso di sostituzione di un bene iper agevolabile con un altro aventi caratteristiche analoghe o superiori comporterà le seguenti situazioni:

  • Qualora il bene “iper” venga ceduto prima del termine della integrale fruizione del bonus, la deduzione non viene meno;
  • Qualora il costo del nuovo bene sia inferiore a quello del bene ceduto, le deduzioni proseguiranno, ma saranno limitate al minore importo pagato. Si consideri, per esempio, un bene che è stato acquistato al costo di 100 e maggiorato per effetto dell’iper-ammortamento a 250. Nel caso tale bene venga sostituito con un bene dal costo inferiore di 50, maggiorato a 125, sembra possibile poter proseguire nella fruizione dell’iper-ammortamento soltanto fino a 125.

 

TRACCIABILITA’ E FATTURA ELETTRONICA, ADDIO ALLA SCHEDA CARBURANTI

Con l’obiettivo di contrastare più efficacemente l’evasione fiscale, la legge di bilancio 2018 introduce alcune misure finalizzate a consentire la tracciabilità e il controllo delle operazioni aventi ad oggetto benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori. Le disposizioni in esame puntano a limitare sempre più l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi Gli operatori interessati dovranno sin d’ora adoperarsi per farsi trovare pronti quando le nuove regole entreranno in vigore.

 

L’aspetto più rilevante è l’introduzione dell’obbligo a partire dal 1° luglio 2018 di effettuare pagamenti tracciabili ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. Ai fini delle imposte sui redditi viene introdotto il nuovo comma 1-bis introdotto all’art. 164 del TUIR (art. 1, comma 922, L. n. 205/2017) in base al quale l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata da mezzi elettronici di pagamento emessi da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Alla luce del nuovo comma, ferme restando le misure per la deducibilità, viene introdotta la condizione che subordina per cui la deducibilità delle spese per l’acquisto di carburante al pagamento esclusivamente mediante:

  • carte di credito;
  • carte di debito (bancomat);
  • carte prepagate.

Analoga disposizione (art. 1, comma 923, L. n. 205/2017) è prevista anche ai fini dell’Iva dove all’art. 19 bis1 del Dpr 633/72 si prevede che l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Le nuove disposizioni obbligheranno gli operatori economici che vorranno detrarre l’IVA o dedurre il costo del carburante a utilizzare mezzi di pagamenti elettronici. Il pagamento con mezzi diversi, per esempio il denaro contante, sarà ovviamente possibile ma non consentirà riflessi fiscali ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo.

 

Dal 1° luglio cambieranno anche le regole relative alla documentazione della spesa con le seguenti importanti novità:

  • la scheda carburanti di cui al DPR 444/97 recante l’attuale regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura) viene abrogata (art. 1, comma 926 n. 205/2017);
  • la fattura elettronica sarà l’unica modalità consentita per documentare gli acquisti di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.

 

La nuova normativa rende obbligatoria quanto finora previsto in via del tutto facoltativa per effetto dal decreto legge 70/2011 che consente ai soggetti passivi Iva che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili la possibilità di avvalersi dell’esonero della tenuta della scheda carburante.

 

Ci saranno sei mesi di tempo per adeguare le procedure amministrative di imprese e professionisti alle novità della legge di bilancio. Gli operatori economici (compagnie petrolifere, esercenti attività di rifornimento, imprese e professionisti) saranno chiamati a un cambio rapido di gestione di comportamenti fiscali che fino a oggi erano improntati nella stragrande maggioranza dei casi all’utilizzo della scheda carburante e al sostenimento della spesa per mezzo dei contanti.

DOCUMENTAZIONE: per quanto tempo conservarla

Ad inizio anno si è soliti sistemare le nostre scartoffie, liberare i nostri scaffali della documentazione divenuta inutile, o caduta in prescrizione, ossia non più accertabile dalla pubblica amministrazione.

Infatti, ogni tipo di credito o debito ha la sua scadenza per essere preteso o pagato.

In questi giorni stanno, per esempio, giungendo gli avvisi di accertamento della tassa rifiuti relativi all’anno 2012, che devono essere stati notificati entro il 31/12/21017 o al più tardi entro il 2/1/2018, cadendo il 31 di giorno festivo, di domenica.

Ricordiamo che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla consegna dell’atto all’agente notificatore (Cort.Costituz. 23.1.2004 n. 28); è a tale momento che occorre riferirsi per il rispetto del termine.

Quindi, l’avviso di accertamento s’intende validamente notificato se il Comune lo ha consegnato alle Poste prima del termine suddetto (Cassaz. 26.3.2012 n. 4883 e 10.1.2014 n. 351), come si può rilevare dal timbro postale sulla busta, anche se poi è consegnato dalle Poste al contribuente nei primi giorni dell’anno 2018.

Riproponiamo, allora, una sintetica schematizzazione dei termini di conservazione di documenti.

Via libera al REI, reddito di inclusione

Il 1° gennaio ha debuttato il reddito di inclusione (REI) quale nuova misura di contrasto alla povertà. Chiariamo in cosa consiste il beneficio economico, come viene erogato, chi sono i beneficiari, qual è il periodo massimo in cui viene concesso e quali sono le sanzioni che si traducono nella decadenza dal beneficio.
Si tratta di una misura concessa ai nuclei familiari in condizioni economiche fortemente disagiate ed è composta da un beneficio economico e da una componente di servizi alla persona.
La parte relativa ai servizi alla persona consiste nel cosiddetto “progetto personalizzato” che viene realizzato a seguito di una valutazione del bisogno del nucleo familiare e definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare nella fase di monitoraggio e valutazione del progetto stesso. Il progetto personalizzato prevede l’individuazione, in ragione della natura del disagio, di una figura di riferimento con il compito di curare la realizzazione del progetto stesso.
Il beneficio economico, invece, verrà erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica denominata “Carta REI” al termine della fase istruttoria che prevede i seguenti passaggi:
presentazione presso i Comuni o altri punti di accesso di apposito modello di domanda predisposto dall’INPS corredato dalla dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno;
i Comuni comunicheranno all’INPS, entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta del REI, le informazioni contenute nel modulo di domanda;
l’INPS, a sua volta, verificherà il possesso dei requisiti per l’accesso al REI, tenendo conto delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate;
l’esito positivo delle verifiche da parte dei Comuni e dell’INPS sancirà il riconoscimento del beneficio condizionandolo alla sottoscrizione del progetto personalizzato.
È stato chiarito che i beneficiari del REI:
accedono all’assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina;
godono delle tariffe agevolate per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica già riconosciute per i beneficiari della carta acquisti;
non dovranno dichiarare il reddito di inclusione trattandosi di un beneficio economico con carattere assistenziale, quindi esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il sostegno del REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione. In altri termini, lo svolgimento dell’attività lavorativa non deve comportare il supermento dei limiti indicati per il riconoscimento del REI. I componenti del nucleo percettore del REI, in caso di variazione della situazione lavorativa, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività.
Spetterà al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il compito di verificare l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione della misura in discussione.
L’INPS ha avuto occasione di precisare che il REI è concesso per un periodo massimo di 18 mesi. Al termine del periodo è possibile presentare nuovamente la domanda per una durata di 12 mesi solo se sono trascorsi 6 mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione. È possibile, tuttavia, in ragione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con le sospensioni definite dal Piano medesimo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha invece precisato che dalla durata massima del REI devono essere sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare, anche laddove la domanda di REI intervenga dopo il termine di erogazione del SIA non essendo previsto un intervallo di tempo massimo per tale sottrazione.
Sono previste sanzioni che si tradurranno nella decadenza dal beneficio, sospensione o in una riduzione in caso di:
violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l’impiego;
mancato rispetto del progetto personalizzato;
dichiarazioni mendaci in sede di DSU.
Il D.Lgs. 147/2017 ha riordinato le altre prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà (SIA, ASDI e CARTA ACQUISTI). Lo stesso decreto prevede che il REI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Tale requisito sarà verificato prendendo in considerazione gli ammortizzatori sociali erogati in presenza di situazioni di disoccupazione involontaria, riscontrando l’effettiva fruizione degli stessi sulla piattaforma fiscale. Sarà utilizzato il criterio di cassa, valutando il momento della effettiva percezione della prestazione di disoccupazione.